Tregua fiscale, i chiarimenti della circolare

Da pochi giorni a questo parte ha avuto inizio la tregua fiscale che comprende voci come IVA, Imposta sui redditi, Irap e debiti che non superano i 1.000 euro.

Tregua fiscale dell'Agenzia delle entrate
Tregua fiscale dell’Agenzia delle entrate- Nanopress.it

Sono state rese pubbliche tutte le istruzioni da seguire così che i contribuenti possano beneficiare delle misure messe a disposizione attraverso la tregua fiscale introdotto nella legge di bilancio del 2023.

La circolare dell’Agenzia delle Entrate

Per dare una spiegazione a tutti i contribuenti, l’Agenzia delle Entrate ha deciso di condividere una circolare “Omnibus” all’interno della quale mostra perfettamente tutte le modalità da seguire per utilizzare quelle agevolazioni il cui scopo è quello di dare un aiuto a famiglie e imprese in un periodo in cui tutti si trovano a fare i conti con una grande crisi.

La circolare in questione, diversa da quella inerente agli avvisi bonari, è abbastanza chiara su i vari procedimenti da seguire.

In modo particolare questa si riferisce alle varie indicazioni da seguire per mettersi in regola con tutte le varie irregolarità inerenti alle imposte sui redditi, all’irap e all’iva portati avanti fino al 31 ottobre del 2022.

Tra le varie irregolarità troviamo anche un “ravvedimento speciale” per quanto riguarda la violazione sulle dichiarazioni sul periodo d’imposta del 2021.

Le indicazioni da seguire interessano anche il procedimento necessario per procedere all’eliminazione dei debiti che hanno un importo inferiore a 1.000 euro e che, dal 2000 al 2015, sono stati affidati all’agente della riscossione.

E’ stato dato spazio anche a tutte quelle misure riguardo i contenziosi indipendenti.

All’interno del documento, l’Agenzia delle Entrate ha voluto anche rendere pubblico il fatto che per mettersi in regola con tutte le violazioni è necessario versare una cifra pari a 200 euro per ogni periodo di imposta a cui fanno riferimento le violazioni che si vogliono rimuovere.

I versamenti delle due rate in questione avranno la scadenza rispettivamente al 31 marzo del 2023 e la seconda al 31 marzo 2024.

Quali violazioni è possibile regolarizzare

L’Agenzia delle Entrate è stata chiara nel sottolineare quali sono le violazioni che possono essere regolamentate e quali invece no.

Tra quelle ammesse troviamo l’omessa dichiarazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione registrato attraverso la cedolare secca.

Tra quella non ammesse ci sono violazioni formali che sono già state contestate attraverso degli atti che sono diventati ufficiali dal primo gennaio del 2023.

In quest’ultima categoria appartengono anche gli atti di contestazione o irrogazione delle varie sanzioni portate avanti dalla procedura di collaborazione volontaria.

Nella circolare dell’Agenzia delle Entrate è stato anche spiegato anche che il ravvedimento operoso speciale” aggiunto all’interno della legge di bilancio del 2023, dà la possibilità di mettersi in regola con le varie violazioni riguardo alle dichiarazioni presentate dal periodo di imposta in corso entro non oltre il 31 dicembre del 2021.

Si tratta di un’agevolazione che dà la possibilità ai contribuenti di versare una cifra  pari ad un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni, proprio in base a come prevede la legge, senza tener presente all’imposta e agli interessi.

cartelle esattoriali
Cartelle esattoriali- Nanopress.it

Il pagamento della prima rata o della cifra intera deve essere effettuato entro il 31 marzo del 2023.

Sempre entro questa data, è necessario rimuovere le varie irregolarità.

Una circolare in cui si legge, a chiare lettere, che i contribuenti hanno la possibilità di regolarizzare ogni violazione “sostanziale” insieme alle violazioni “prodromiche“.

Tra le varie violazioni che però non possono essere regolarizzate attraverso questa tregua fiscale traviamo quelle appartenenti agli articoli 36-bis del DPR n. 600 del 1973, e 54-bis del Dpr n. 633 del 1972, insieme alle violazioni formali.

Nel momento in cui ci si trova di fronte ad un provvedimento speciale, si ha la possibilità di chiedere aiuto all’istituto della compensazione.

Qualsiasi sia la propria posizione, per portare avanti la regolarizzazione è molto importante che le violazioni non siano già state contestate alla data della prima rata.

Inoltre è necessario che non ci sia nemmeno un atto di liquidazione oppure un accertamento o un qualsiasi tipo di recupero.

Per ciò che concede l’adesione agevolata e la definizione agevolata degli atti e appartenenti ai procedimento di accertamento, attraverso la legge di bilancio è stata data la possibilità di utilizzare una definizione agevolata per le varianti del procedimento di accertamento.

In casi del genere, attraverso la definizione agevolata, è possibile applicare una sanzione pari ad un diciottesimo della sanzione che la legge ha previsto.

Dalla circolare è possibile leggere anche che gli accertamenti possono essere definiti attraverso:

  • delle adesioni riguardo ai processi verbali di constatazione consegnati ufficialmente entro il 31 marzo del 2023;
  • agli avvisi di accertamento e di rettifica insieme a quelli di liquidazione che non sono stati impugnati ma che possono essere presi in mano dal primo gennaio del 2023 anche se non notificati successivamente;
  •  agli agli inviti al contraddittorio ex articolo 5-ter del d.lgs. n. 218 del 1997 i quali sono stati notificati con la data del 31 marzo 2023;
  •  agli avvisi di accertamento insieme agli avvisi di rettifica e di liquidazione senza dimenticare gli atti di recupero che non sono stati impugnati fino al primo gennaio del 2023.

Secondo la procedura, è possibile portare avanti la regolarizzazione attraverso un versamento integrale dell’imposta.

La procedura di regolarizzazione si va ad applicare anche agli importi rateali riguardo alle conciliazioni che ha avuto il primo gennaio 2023 come scadenza e per cui ancora non sono state notificate delle cartelle di pagamento oppure dei patti di intimidazione.

Nel momento in cui si parla di regolarizzazione di pagamenti di rate, non vi è la possibilità di andare avanti con la compensazione.

Il pagamento integrale però può essere portato a termine con il perfezionamento di ciò che si deve pagare senza tener conto del pagamento rateale.

Attraverso la circolare è possibile far luce anche su un altro punto.

Infatti, nel momento in cui si parla di rate da regolarizzare, è importante che questa deve essere scaduta e che quindi sia passato il termine ordinario per procedere a pagamento.

C’è anche la possibilità di regolarizzare l’omesso pagamento anche nel momento in cui, a partire dal primo gennaio del 2023, sia entrato in gioco una causa di decadenza dalle rateazione in base a come prevede l’articolo 15-ter del Dpr n. 602/1973.

Eliminati i debiti fino a 1.000 euro

Per quanto riguarda i debiti che non superano i 1.000 euro sarà applicato uno stralcio insieme ad una definizione agevolata nei vari carichi messi nelle mani degli agenti della riscossione.

Infatti, in accordo con l’Agenzia delle Entrate, è stato dato molto spazio a ciò che concerne lo stralcio dei debiti fino a 1.000 euro i quali sono stati affidati agli agenti della riscossione in quel periodo di tempo che va dal primo gennaio del 2000 fino al 31 dicembre del 2015.

Documento per la pace fiscale
Documento per la pace fiscale- Nanopress.it

Si parla anche di definizione agevolata delle controversie tributarie che fanno riferimento alle controversie portare avanti dalla giurisdizione tributaria dove l’Agenzia delle Entrate aver chiesto il pagamento di un preciso importo riguardo al valore di una controversia.

A questo riguardo la circolare ha affermato che in questo caso possono rientrare nell’agevolazione solo quelle controversie messe in piedi da una natura in positivo come gli avvisi di accertamento o atti di irrogazione delle sanzioni.

Attraverso la definizione agevolata, come possiamo leggere nella circolare dell’Agenzia delle Entrate, va a perfezionarsi attraverso una domanda di presentazione in cui viene effettuato il pagamento entro il 30 giugno del 2023.

Non vi è la possibilità di usare la compensazione se si fa riferimento all’articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997.

Nel momento in cui la cifra dovuta va oltre i 1.000 euro, è possibile utilizzare un pagamento diviso in rate trimestrali, fino ad un massimo di 20 e di pari importo.

Questa saranno suddivise per le seguenti date: entro il 30 giugno, 30 settembre, 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno.

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