Unioni civili e matrimonio, quali sono le differenze?

Unioni civili, il Celebration day in Campidoglio

Con l’approvazione del ddl Cirinnà, l’Italia ha ufficialmente una legge che riconosce le coppie gay davanti alla legge tramite le unioni civili. La norma è stata contestata dalle opposizioni che parlano di matrimonio gay, mentre le associazioni LGBT la vedono come il primo passo verso il matrimonio ugualitario. Unioni civili e matrimonio hanno delle differenze a livello normativo che li rendono due istituti giuridici differenti: non sono la stessa cosa, anche se hanno molti punti in comune. Su alcune materie, come l’adozione del figliastro o stepchild adoption, si è molto discusso, ma non è la sola differenza tra unione civile e matrimonio: andiamo a scoprirle insieme.

QUI IL TESTO COMPLETO DELLA LEGGE [PDF]

Il ddl Cirinnà riguarda le unioni civili tra persone dello stesso sesso ma anche la convivenza: con l’approvazione della norma due persone di sesso opposto possono decidere se sposarsi o convivere, mentre una coppia omosessuale può scegliere tra unione civile e convivenza.

Riferimenti costituzionali

L’unione civile è un nuovo istituto giuridico di diritto pubblico, diversa e separata dal matrimonio. Nel dettaglio, è una specifica formazione sociale basata sugli articoli 2 e 3 della Costituzione. Il primo è relativo al riconoscimento dei diritti dell’uomo anche nelle formazioni sociali (“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”); il secondo sull’uguaglianza di tutti cittadini davanti alla legge (“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”). Il matrimonio ha invece un articolo specifico, l’articolo 29 della Costituzione (“La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull’uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare”).

Il rito
L’unione civile avviene tra due persone dello stesso sesso davanti a un ufficiale di Stato e alla presenza di due testimoni. A differenza del matrimonio, non necessita delle pubblicazioni. Per la convivenza, è necessario redigere un contratto dal notaio o da un avvocato.

Il cognome
Nelle unioni civili, si può scegliere il cognome da adottare, se comune optando per uno dei due cognomi, o si può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso. La scelta deve essere indicata all’ufficiale di stato civile. Nel matrimonio è invece la donna che prende il cognome del marito, o dopo il suo o come unico cognome.

Doveri
Le unioni civili danno gli stessi doveri del matrimonio per l’obbligo reciproco all’assistenza morale, materiale e alla coabitazione. Ognuno, “in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo” deve”contribuire ai bisogni comuni”. Uguale è anche l’obbligo di residenza. La differenza fondamentale è che nell’unione civile non c’è l’obbligo di fedeltà che invece esiste nel matrimonio: in caso di divorzio nell’unione civile, il tradimento non può essere portato come causa per separazione con colpa.

Diritti
Unione civile e matrimonio portano i contraenti ad avere gli stessi diritti. Chi sceglie la convivenza ha gli stessi diritti del matrimonio per: l’ordinamento penitenziario; assistenza, visita e accesso alle informazioni in caso di malattia; nominare il partner suo rappresentante con pieni poteri in caso di malattia; decidere per la donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo e i funerali; rimanere nella casa, in caso di morte, per due anni o per un periodo pari alla durata della convivenza se superiore a due anni fino a massimo cinque anni; subentrare nel contratto d’affitto; l’inserimento nelle graduatorie per le case popolari.

Situazione patrimoniale
Unione civile e matrimonio si equivalgono per la scelta della situazione patrimoniale: per legge si parte dalla comunione dei beni, ma in entrambi i casi si può optare per la separazione dei beni.

Pensioni, tfr e reversibilità
Stesse norme per unioni e matrimoni in fatto di pensioni, tfr, reversibilità. Anche per la successione, le unioni civili seguono le norme del matrimonio: al partner superstite va la “legittima”, cioè il 50 percento del patrimonio, il restante viene diviso tra gli eventuali figli.

Divorzio
In caso di divorzio, per le unioni civili valgono le stesse modalità del matrimonio, con una differenza: si applica solo il divorzio breve, senza la necessità di un periodo di separazione che, per i coniugi, va da 6 mesi a un anno: basta recarsi da un ufficiale di stato civile, presentare una dichiarazione congiunta di separazione e attendere 3 mesi. Il contratto di convivenza viene rescisso per accordo delle parti; recesso unilaterale; matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona; morte di uno dei contraenti.

Adozioni

Il punto di massima distanza tra unioni civili e matrimonio sono le adozioni. Con lo stralcio dell’articolo 5 sulla stepchild adoption, alle persone dello stesso sesso non è permesso adottare i figli del partner, come invece accade alle coppie sposate. Gli omosessuali non possono neanche adottare bambini terzi, nati al di fuori della coppia. Il testo non dà impedimenti di ordine giuridico per l’adozione del figliastro: in assenza di una legge specifica, i tribunali stanno emettendo sentenze a favore dell’adozione dei figli del partner nelle coppie omosessuali basandosi sull’attuale legge sull’adozione.

Cambio di sesso

In caso di cambio di sesso da parte di uno dei partner, l’unione civile viene sciolta. Diversa è la situazione il caso di matrimonio: se avviene la rettificazione anagrafica di sesso in caso di matrimonio, bisogna chiedere di scioglierlo o di annullare i suoi effetti. In caso contrario, si instaura in automatico un’unione civile.

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