Stalking depenalizzato e risarcimenti: cosa sta succedendo con la riforma Orlando

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È entrata in vigore la riforma del processo penale a firma del ministro della Giustizia Andrea Orlando che modifica l’articolo 162 ter del codice penale e introduce l’estinzione del reato per condotte riparatorie ma solo per i reati procedibili a querela remissibile. Detta così, sembrerebbe una questione tecnica, invece potrebbe riguardare il reato di stalking. Fin dall’approvazione in Parlamento, avvenuta alla Camera in maniera definitiva lo scorso 14 giugno, sono infatti scoppiate molte polemiche: giuristi, avvocati ed esperti temono che questo possa portare alla depenalizzazione dello stalking per cui basterebbe pagare un risarcimento alla vittima, anche a rate, per vedere estinto il reato e questo anche se la stessa vittima non è d’accordo.

I sostenitori della riforma hanno fatto notare che lo stalking, per come è stato modificato con l’articolo 612 bis del codice penale non prevede la querela remissibile, cioè il ritiro della querela da parte della vittima.

La questione è però più complessa e riguarda le diverse sfumature del reato di stalking: la stessa legge indica infatti che la querela non è remissibile solo se il fatto è avvenuto in maniera grave. Da qui le preoccupazioni di giuristi ed esperti della materia: entrando in un campo così vasto e variegato com’è quello dello stalking e delle persecuzioni, il rischio è che senza un atto violento concreto i processi per stalking si possano chiudere con un semplice risarcimento.

[npleggi id=”https://www.nanopress.it/cronaca/2016/11/03/come-difendersi-dallo-stalking-riferimenti-e-consigli-per-chiedere-aiuto/63487/” testo=”Come difendersi e cosa fare se si è vittima di stalking”]

La preoccupazione è tanta e lo stesso ministro Orlando ha ribadito che, seppure le “preoccupazioni sono infondate“, è pronto a intervenire per eliminare ogni dubbio di interpretazione, sostenuto in questo anche dalla sottosegretaria Maria Elena Boschi che ha la delega alle Pari Opportunità. Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza sulla vicenda.

L’estinzione del reato
Tutto parte dall’introduzione dell’estinzione del reato tramite risarcimento voluto dalla riforma penale del ministro Orlando. Nel dettaglio si tratta dell’articolo 162 ter cp sull’estinzione del reato per condotte riparatorie per “casi di procedibilità a querela soggetta a remissione: è dunque possibile che il giudice dichiari estinto il reato “sentite le parti e la persona offesa”, come si legge nel testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale (che trovate qui).

Cosa significa?
Il testo dice che nei processi per i reati per cui è possibile ritirare la querela, il giudice può dichiarare estinto lo stesso reato a seguito del pagamento del risarcimento economico. Per farlo, il giudice sente le parti in causa ma può decidere in autonomia se accettare la richiesta, “formulata dall’imputato“, anche se “non accettata dalla persona offesa“.

Risarcimento anche per lo stalking?
La polemica è scoppiata perché il reato di stalking è uno di quelli a querela remissibile. Nel 2013, quando la legge sullo stalking venne modificata nel quadro della legge sul femminicidio, tra le altre cose si discusse sulla “remissione della querela”, la possibilità cioè per la vittima di ritirarla.

Per i critici della legge era un modo per mettere il bavaglio alle donne, obbligandole ad affrontare processi che magari avrebbero evitato; i sostenitori invece vedevano nella non remissione della querela il solo modo per tutelare le vittime. Il testo finale è un compromesso, come si legge nell’articolo 612 bis cp (qui in Gazzetta Ufficiale).

Per il nostro caso, il testo che ci interessa è questo: “Il delitto è punito a querela della persona offesa” […] “La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all’articolo 612, secondo comma“.

Il reato di stalking esiste dunque solo se la vittima querela il suo persecutore ed è uno dei reati a remissione di querela, come si legge nella seconda frase: in base alla riforma Orlando, lo stalker potrebbe chiedere di pagare il risarcimento in fase di processo.

La terza frase però ci dice che per lo stalking non sempre la querela è soggetta a remissione: quando il reato avviene con “la violenza o la minaccia […], commessa con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte“, allora la querela non può essere ritirata e quindi non si può chiedere l’estinzione del reato tramite risarcimento.

In conclusione
La possibilità che uno stalker possa vedere estinto il reato (quindi non avere neppure precedenti perché il reato verrebbe cancellato del tutto) e se la possa cavare pagando un risarcimento esiste.

In un paese dove le stime Istat dicono che almeno una donna su cinque ha subìto stalking, è meglio eliminare ogni rischio, specie se ci si affida all’interpretazione di un tribunale (siamo pur sempre il Paese dove non può essere stupro se indossi i jeans e dove “un po’ te la vai a cercare”): meglio dunque eliminare ogni rischio e togliere il reato di stalking dalla lista.

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