Ferie e permessi non goduti del 2020 in scadenza il 30 giugno

Il 30 giugno scadono i 28 giorni di riposo del 2020. I datori di lavoro sono tenuti a risolvere i casi pendenti di ferie e permessi non goduti per evitare sanzioni.

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I 28 giorni di ferie e permessi non goduti del 2020 scadranno il 30 giugno 2022, secondo quanto predisposto dalla legge. I datori di lavoro, dunque, dovranno risolvere i casi pendenti relativi ai giorni di riposo non fruiti, al fine di evitare sanzioni pecuniarie e contributive.

Ferie e permessi non goduti del 2020 in scadenza a giugno

Per il 30 giugno 2022 è fissata la scadenza delle ferie e dei permessi non goduti relativi all’anno 2020. I datori di lavoro dovranno mettersi in regola e risolvere i casi pendenti, per evitare sanzioni contributive e in denaro previste dalla legge.

Entro fine giugno, dunque, i lavoratori dovranno fruire delle quattro settimane di ferie maturate nel 2020, alle quali saranno aggiunte – con molta probabilità – anche i permessi definiti di ex-festività nonché quelli relativi alla riduzione degli orari lavorativi.

I lavoratori che hanno conseguito un anno di lavoro presso la stessa azienda, avrà a disposizione quattro settimane di ferie, di cui due devono essere elargite nell’anno in cui sono state maturate, mentre le altre due restanti nel corso dei diciotto mesi successivi. Per questo motivo che il 30 giugno 2022 è la data in cui la scadenza è stata fissata.

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Giorni di riposo e contratti collettivi

La situazione può subire delle variazioni anche in base alla presenza di determinati contratti collettivi che, in casi specifici, possono prevedere anche un’estensione del termine dei 18 mesi entro i quali fruire delle ferie previste dalla legge.

Non solo: in alcuni casi, infatti, potrebbe essere previsto un periodo di ferie aggiuntivo, nonché la riduzione del limite minimo di due settimane di ferie legali da sfruttare necessariamente nell’anno di maturazione.

Il mancato godimento delle ferie – secondo quanto previsto dalla legge e dai vari contratti collettivi eventualmente in essere – può portare l’azienda a effettuare un ricalcolo dei contributi INPS sulle ferie maturate e non godute, per poi versarle, anche nel caso in cui le ferie superino le quattro settimane.

A luglio, dunque, l’imponibile previdenziale viene incrementato di un importo pari a quello dei giorni di riposo non goduti: nel momento in cui il dipendente fruirà delle sue ferie si potrà recuperare quella parte di imponibile e i contributi per i quali è stato assolto l’obbligo di versamento.

Nel momento in cui il lavoratore non ha goduto delle ferie per malattia, maternità o altro impedimento, sono previste deroghe: i giorni di riposo vengono congelati per l’intera durata della problematica insorta.

Le sanzioni previste per legge

Il datore di lavoro rischia diverse sanzioni amministrative per ferie non godute nei termini previsti. Le multe, infatti, possono oscillare dai 120 ai 720 euro, con maggiorazioni da 480 a 1800 euro, qualora la violazione interessi più di cinque dipendenti e si è protratta per 24 mesi.

La somma sale da 960 a 5400 euro nel momento in cui la violazione riguarda più di dieci lavoratori e/o si è verificata per almeno quattro anni.

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