Dispositivi antiabbandono, obbligatori dal 7 novembre

I dispositivi antiabbandono diventano obbligatori: a decretarlo è una circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che stabilisce come, dal 7 novembre 2019, chiunque trasporti minori di 4 anni sia tenuto ad installare dispositivi per prevenire l’abbandono di bambini nei veicoli chiusi.

Come funzionano i dispositivi antiabbandono

A chiarire le modalità di funzionamento dei nuovi dispositivi antiabbandono per i seggiolini è il regolamento di attuazione dell’articolo 172 del nuovo Codice della Strada che specifica come l’obbligo riguardi l’installazione a bordo dei veicoli di un dispositivo di allarme la cui funzione è quella di prevenire l’abbandono dei bambini all’interno dell’auto. Il dispositivo si attiva nel caso di allontanamento del conducente e può essere incluso all’origine nel seggiolino, oppure essere indipendente dal sistema di ritenuta del bambino. Il decreto, inoltre, specifica che i dispositivi “dovranno attivarsi automaticamente e dovranno essere dotati di un allarme in grado di avvisare il conducente della presenza del bambino nel veicolo attraverso appositi segnali visivi e acustici o visivi e aptici, percepibili all’interno o all’esterno del veicolo”.

Multe e sanzioni, cosa si rischia

Una decisione, quella del Governo, che ha spiazzato tutti: l’entrata in vigore della norma, infatti, era inizialmente prevista per il prossimo 6 marzo 2020. Adesso tutti i genitori che vogliono trasportare i propri figli – fino a 4 anni di età – in auto dovranno dotarsi dei dispositivi antiabbandono. Una situazione che rende complicato mettersi in regola da subito: il mercato non è pronto e non è certo che tutti i prodotti disponibili attualmente in commercio siano conformi ai requisiti stabiliti dal Dm. Per agevolare l’acquisto dei dispositivi, nel Decreto Fiscale è stato istituito un fondo e il riconoscimento di un contributo economico di 30 euro per ciascun dispositivo acquistato. Nonostante questo, chi non si doterà di questi dispositivi incorrerà nelle violazioni previste dall’articolo 172 del Codice della Strada, con sanzione amministrativa che va da un minimo di 81 euro fino a un massimo di 326 euro (con sanzione ridotta a 56,70 euro in caso di pagamento entro 5 giorni) , ai quali si aggiunge anche la decurtazione di 5 punti dalla patente.  Inoltre, qualora si venisse colti a commettere la stessa infrazione più di un volta nel giro di due anni, è prevista la sospensione della patente da 15 giorni a due mesi.

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