Voluntary disclosure: una grande sanatoria per gli evasori

Saranno state le stragi, sarà stato il toto Quirinale, avrà lavorato ai fianchi dell’opinione pubblica l’ultima importante rivelazione proveniente dai vertici della Banca centrale europea, ed intanto nel vivace dibattito, ideologico, culturale o economico, abbiamo perso qualcosa del flusso ininterrotto di notizie: si chiama “voluntary disclosure” ed è entrata in vigore dal 2 gennaio. Nella pratica si identifica come un procedimento di “pacificazione fiscale” tra il contribuente ed il fisco per – si legge dalla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2014 – “emersione e rientro dei capitali detenuti all’estero nonché per il potenziamento della lotta all’evasione fiscale”. Parliamo della Legge n. 186 del 15 dicembre 2014.

Non chiamiamolo “condono”

L’autore “della violazione degli obblighi di dichiarazione commessa fino al 30 settembre 2014”, il contribuente, l’evasore – insomma colui che ha sbagliato – potrà “ avvalersi di una procedura di collaborazione volontaria per l’emersione delle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato (…)” attraverso un’indicazione spontanea all’Amministrazione finanziaria, con tutta la documentazione necessaria per individuare le fortune estere di certi figliol prodighi.

Bisogna osservare come oggi giorno gli evasori incalliti siano costretti ad operare sotto occhi per loro indiscreti: le amministrazioni fiscali – secondo l’art. 26 del modello OCSE – collaborano per il continuo scambio d’informazioni e gli accordi per lo scambio automatico di tutto il materiale finanziario sanciti dal Common Reporting Standard – restando legati alla territorialità nella quale opera l’OCSE – di certo sono volti a limitare il fenomeno dell’evasione. Le persone fisiche e gli enti non commerciali, le società di capitali e di persone , tutti saranno in prima linea per un’ultima e grande sanatoria.

I benefici

Una volta effettuato il calcolo delle imposte da parte dell’Amminastrazione finanziaria, successivo alla presentazione di un’istanza – un modello disponibile sul sito web dell’Agenzia delle Entrate – all’UCIFI (Ufficio Centrale per il contrasto agli illeciti fiscali internazionali), l’evasore internazionale potrà presentare “acquiescenza” – la rinuncia al diritto di esercitare l’impulso processuale – e finalmente pagare, oppure rigirare “una proposta di accertamento con adesione”.

I benefici della legge – garantista con chi un tempo si dimostrò individuo sleale – risiedono nell’esclusione totale di punibilità per tutti i reati tributari dichiarativi – i reati di dichiarazione fraudolenta mediante l’uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti, la dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, l’omessa dichiarazione, l’omesso versamento di ritenute certificate, l’omesso versamento di IVA -, per i reati di riciclaggio e autoriciclaggio, che – breve parentesi – fino al 2014 non esisteva nel nostro Codice Penale, ed infine per i reati di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

All’interno di un contesto in cui le sanzioni verranno nella pratica annullate, la normativa richiede un computo del 5% del rendimento di ogni periodo, tassato con un’aliquota del 27%, per le violazioni sui conti annui che eguagliano e vanno oltre i due milioni di euro. Una concessione che si configura come gratuita.

Una differenza sostanziale col vecchio “scudo fiscale”

Rispetto alla sanatoria 2009-2010 la conciliazione odierna si presenta ancora più conveniente: quando le attività da riclassificare e riordinare non hanno prodotto reddito oppure ne hanno prodotto in minima parte – come nel caso degli immobili, non dichiarati al fisco italiano, ma che non sono risultati poi fonte di reddito -.

Il costo di adesione alla dichiarazione risulterebbe davvero irrosorio, inferiore addirittura a quello previsto per i contribuenti che aderirono all’ultima sanatoria, che a differenza della disclosure odierna non teneva conto dell’effettivo periodo di detenzione dell’attività estera e del reale rendimento poi raggiunto.

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