Vaccini obbligatori, no asilo e scuole per i bambini non vaccinati: le regole

Vaccini regole

Novità e chiarimenti dell’ultima ora sui vaccini obbligatori: a settembre riaprono le scuole e il Ministero della salute ha emanato la Circolare 16 agosto 2017 con le prime indicazioni operative per l’attuazione della legge sui vaccini. Sono quindi disponibili i modelli per l’autodichiarazione e una tabella di ausilio per i genitori che debbono controllare i dettagli dell’adempimento delle vaccinazioni obbligatorie. L’obiettivo è proprio quello di rendere obbligatorie le vaccinazioni nei confronti di malattie a rischio epidemico per raggiungere e mantenere la soglia di copertura vaccinale del 95%, come raccomandato dall’OMS e garantire così la ‘immunità di gregge‘, cioè il livello di immunizzazione di una collettività che permette di proteggere i più fragili e chi non può ricevere il vaccino.

[npleggi id=”https://www.nanopress.it/salute/2017/07/13/vaccini-cos-e-l-immunita-di-gregge-e-perche-e-importante/179035/” testo=”COS’E’ L’IMMUNITA’ DI GREGGE E PERCHE’ E’ IMPORTANTE”]

NO ALL’ASILO SE I BIMBI NON SONO VACCINATI
Da quest’anno scolastico i genitori che ancora non hanno provveduto a far fare i vaccini ai propri figli dovranno per legge mettersi in regola con le immunizzazioni obbligatorie presentando la relativa documentazione completa a scuole e nidi. In caso di inadempimento è prevista una multa e, nel caso di bimbi da 0 a 6 anni, l’impossibilità ad accedere all’asilo. Le vaccinazioni sono offerte gratuitamente dalle Asl, in base a specifiche indicazioni del calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita.

Per la scuola dell’obbligo c’è tempo fino al 31 ottobre, mentre per i nidi e la scuola dell’infanzia il termine è fissato per il 10 settembre. Il 10 marzo 2018 è invece il termine ultimo per presentare tutta la documentazione che provi l’avvenuta vaccinazione nel caso precedentemente si fosse presentata soltanto un’autocertificazione.

[npleggi id=”https://www.nanopress.it/salute/2017/08/10/vaccini-obbligatori-news-e-novita-da-gennaio-2018/181869/” testo=”TUTTE LE NOVITA’ SUI VACCINI OBBLIGATORI DA GENNAIO 2018″]

AGGIORNAMENTO DEGLI ARCHIVI DELL’ANAGRAFE VACCINALE
In linea generale la ASL del proprio territorio convoca i genitori o i tutori per un colloquio una volta accertato che un minore di età compresa tra zero e sedici anni non sia stato sottoposto alle vaccinazioni secondo il Calendario relativo alla propria coorte di nascita. Il fine è comprendere le motivazioni della mancata vaccinazione e fornire – eventualmente anche con il coinvolgimento del Pediatra di Libera Scelta o del Medico di Medicina Generale – una corretta informazione sull’obiettivo individuale e collettivo della pratica vaccinale e i rischi derivanti dalla mancata prevenzione. In questo modo si tengono aggiornati anche gli archivi dell’anagrafe vaccinale.

MULTE PER CHI NON RISPETTA L’OBBLIGO VACCINALE
Nel caso in cui non venga rispettato l’obbligo vaccinale, i genitori o i tutori inadempienti saranno multati con la sanzione amministrativa che può variare da cento a cinquecento euro.

SCUOLA VIETATA AI BAMBINI NON VACCINATI
Se i bambini che non rientrano nelle liste degli esentati dalla vaccinazione obbligatoria non vengono sottoposti al vaccino per motivi non imputabili all’organizzazione del servizio vaccinale (o per intervenuti problemi di salute del bambino, tali da controindicare la vaccinazione stessa) verranno esclusi dal servizio educativo, ossia non saranno ammessi in classe o negli asili.

[npleggi id=”https://www.nanopress.it/salute/2017/07/03/vaccini-obbligatori-ridotti-da-12-a-10-tutte-le-novita/177993/” testo=”QUALI SONO I VACCINI OBBLIGATORI PER L’ANNO SCOLASTICO 2017 2018″]

I DETTAGLI DELLA CIRCOLARE SUI VACCINI
Al fine di rendere effettivo l’obbligo vaccinale, i dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie sono tenuti, all’atto dell’iscrizione del minore di età compresa tra zero e sedici anni e del minore straniero non accompagnato, a richiedere ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ai tutori e ai soggetti affidatari: a) la presentazione di idonea documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie previste dal decreto-legge in base all’età: copia del libretto delle vaccinazioni vidimato dal competente servizio della ASL ovvero il certificato vaccinale, oppure l’attestazione datata rilasciata dal competente servizio della ASL, che indichi se il soggetto sia in regola con le vaccinazioni obbligatorie previste per l’età. ovvero b) l’esonero, l’omissione o il differimento delle vaccinazioni obbligatorie.

L’avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale potrà essere comprovata in due diversi modi, tra loro alternativi: o presentando copia della notifica di malattia infettiva effettuata alla ASL dal medico curante (disponibile presso i Servizi di Igiene Pubblica della ASL presso la quale è stata effettuata); o presentando attestazione di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale rilasciata dal Medico di Medicina Generale o dal Pediatra di Libera Scelta del SSN, anche a seguito dell’effettuazione di un’analisi sierologica che dimostri la presenza di anticorpi protettivi o la pregressa malattia; per tale test, non è prevista la gratuità e il costo rimane a carico del genitore/tutore/affidatario.

LEGGI QUI LA CIRCOLARE 16 AGOSTO DEL MINISTERO SULLE VACCINAZIONI OBBLIGATORIE

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