L’alternativa all’aborto: parto in anonimato e adozione

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Il tema dell’aborto è molto delicato e non solo perché riguarda la salute. Oltre all’aspetto medico e fisico, bisogna considerare anche quello più personale e intimo che spesso si intreccia con la religione e le credenze e che porta a considerare alternative all’aborto. In realtà ne esiste una sola ed è il parto in anonimato con conseguente adozione: si tratta di una soluzione prevista dall’ordinamento italiano e regolata da leggi che proteggono la madre e il bambino, garantendo loro tutti i diritti del caso. Entriamo un po’ più nello specifico.

Gestire una gravidanza non desiderata è molto difficile. Al di là delle motivazioni, ogni donna ha il diritto a ricevere le cure e l’assistenza necessarie in ogni fase della gestazione, avendo come primo obiettivo la salute e il benessere della donna e del nascituro. Le linee guida del Ministero della Salute sul parto in anonimato sono chiare. “Occorre sostenere, accompagnare, informare le donne, affinché le loro scelte siano libere e consapevolmente responsabili”, e soprattutto, “in ospedale, al momento del parto, serve garantire la massima riservatezza, senza giudizi colpevolizzanti ma con interventi adeguati ed efficaci, per assicurare – anche dopo la dimissione – che il parto resti in anonimato”.

Il parto in anonimato
Come indica la stessa definizione, è possibile portare a compimento una gravidanza non desiderata e non riconoscere il nascituro, rimanendo assolutamente anonima. Il nome della donna non comparirà in nessun documento ufficiale, a partire dal certificato di nascita. La legge le dà la possibilità di lasciare il bambino in ospedale, garantendogli allo stesso tempo assistenza medica e tutela giuridica.

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Il primo passaggio del lungo percorso che porta al parto in anonimato è di tipo informativo e assistenziale. In molte Regioni esistono campagne e programmi diretti alle donne in difficoltà perché sappiano di non essere sole ad affrontare una gravidanza indesiderata. Aiuti e sostegni di tipo medico, economico e psicologico sono fondamentali in un momento così difficile e sono diretti a garantire il diritto alla salute della donna e del bambino, dando la possibilità di partorire in una struttura ospedaliera sicura e protetta in modo che possa esercitare scelta libera, cosciente e responsabile sul riconoscimento o meno del nascituro.

Il parto in anonimato è garantito dalla legge italiana, in particolare dal DPR 396/2000, art. 30, che ha aggiornato la legge 15 maggio 1997, n. 127. Il primo comma recita che “la dichiarazione di nascita è resa da uno dei genitori, da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dalla ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l’eventuale volontà della madre di non essere nominata”.

La gestante ha dunque il diritto di non riconoscere il bambino e di non essere nominata nell’atto di nascita: al suo posto saranno i medici a fare la dichiarazione di nascita, dandole la garanzia dell’anonimato e al nascituro tutela giuridica e assistenza sanitaria. La dichiarazione di nascita anche in questo caso deve essere effettuata entro 10 giorni, indicando identità anagrafica, nome e cittadinanza.

L’adozione
Se la madre ha garantito il diritto al parto in anonimato, il bambino ha garantita la tutela giuridica con l’immediata dichiarazione di adottabilità e la segnalazione alla Procura dei minori dello stato di “abbandono” a seguito di un non riconoscimento. In tutta la documentazione sul caso, non sarà indicato il nome della madre, proprio per garantirle l’anonimato senza ostacolare il percorso per l’adozione.

Alle gestanti viene inoltre garantito un periodo di tempo per il ripensamento sul parto in anonimato. È possibile infatti chiedere una sospensione della procedura di adottabilità per un periodo massimo di due mesi ma solo se si garantisce la continuità del rapporto con il bambino.

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A questo proposito va ricordato che il periodo di tempo può essere anche più lungo, come stabilito dalla sentenza n. 2802 del 7 febbraio 2014 della Cassazione che aveva accolto la richiesta di una madre di riconoscere il figlio anche dopo i 60 giorni canonici (73 per la precisione).

La sentenza è importante perché viene incontro alle donne in un momento delicatissimo della loro vita, quando cioè rinunciano consapevolmente alla maternità. La Corte ha stabilito che finché non è stata dichiarata l’adottabilità o l’affido preadottivo, la madre può cambiare idea, allungando di fatto i tempi della scelta.

Un caso particolare riguarda il genitore che non ha ancora compiuto 16 anni e che quindi per legge non può riconoscere il figlio. In questo caso, anche se volesse riconoscere il bambino, è necessario passare dal Tribunale del minori che sospende d’ufficio la richiesta di adottabilità solo con la garanzia che il piccolo venga accudito in maniera adeguata e continuativa.

Come abbiamo visto, la madre ha l’assoluta garanzia giuridica di rimanere anonima, ma ci sono dei casi in cui il tribunale può fare delle eccezioni e dare all’adottato l’accesso alle informazioni sui genitori naturali.

La ricerca delle origini, come viene anche definita, è stata introdotta in Italia dopo la ratifica di trattati internazionali sui diritti dell’infanzia (Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989 e Convenzione de L’Aja sull’adozione internazionale del 1993) ed è indicata dalla legge n. 149/2001 che modifica l’art.28 della legge n.184/1983 in materia di accesso alle origini. È concesso all’adottato di accedere alle informazioni sui genitori biologici dopo i 25 anni solo se sussistono “gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psico-fisica” e solo dopo opportuni controlli che ciò non comporti un “grave turbamento all’equilibrio psicofisico del richiedente”.

Se però il parto è avvenuto in anonimato, a prevalere sarà il diritto della madre, come stabilito dalla legge 2001 n. 149, art. 24 comma 7 per cui “l’accesso alle informazioni non è consentito se l’adottato non sia stato riconosciuto alla nascita dalla madre naturale e qualora anche uno solo dei genitori biologici abbia dichiarato di non voler essere nominato, o abbia manifestato il consenso all’adozione a condizione di rimanere anonimo”.

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