Covid 19, le misure del nuovo Dpcm: cosa cambia con il decreto

Mascherine obbligatorie al chiuso e nei luoghi aperti dove non si può mantenere il distanziamento, divieto di assembramento e limite di capienza per i trasporti pubblici fissato all’80%. Sono queste le misure principali contenute nel nuovo Dpcm, il decreto del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, per limitare il contagio da Covid-19, che sarà valido fino al prossimo 7 ottobre. Misure, quelle stabilite dal Governo, per cercare di limitare la risalita dei contagi degli ultimi giorni evitando così una seconda ondata che avrebbe conseguenze fin troppo negative sulla situazione sanitaria ed economica dell’Italia.

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Mascherine ancora obbligatorie

Rimarrà, dunque, l’obbligo di indossare le mascherine nei luoghi chiusi almeno fino al 30 settembre. Gli unici esclusi sono i bambini al di sotto dei 6 anni. Obbligatorio, poi, il mantenimento della distanza di sicurezza. Sui mezzi di trasporto, poi, la capienza sarà dell’80% mentre per gli scuolabus salirà al 100% a patto che il percorso duri meno di 15 minuti. Qualora non sia possibile garantire il distanziamento sociale rimarrà l’obbligo di installare paratie.

Tampone per chi torna dall’estero

Il nuovo Dpcm, inoltre, conferma l‘obbligatorietà del tampone per chi torna dall’estero, in particolare da Paesi come Croazia, Grecia, Malta e Spagna. Chiunque sia stato o abbia attraversato queste nazione, infatti, dovrà presentare, all’atto dell’imbarco l’attestazione di essersi sottoposto, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo oppure dovrà sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento mentre in attesa di sottoporsi al test le persone sono sottoposte all’isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora. Sarà consentito, invece, l’ingresso nel territorio nazionale per raggiungere il domicilio, l’abitazione e la residenza di una persona, anche non convivente, con la quale vi sia una stabile relazione affettiva.

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