Volo cancellato per sciopero: è possibile chiedere il risarcimento?

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Cosa succede se il mio volo viene cancellato a causa di uno sciopero? Cerchiamo di fare chiarezza sul punto facendo ricorso anche alla giurisprudenza e scopriamo se abbiamo i titoli per chiedere un risarcimento.

Gli obblighi della compagnia aerea

Prima di addentrarci ad esaminare se in caso di volo cancellato per sciopero spetti un risarcimento facciamo analizziamo in generale i doveri delle compagnie aeree in caso di ritardi e cancellazioni. Il Regolamento CE 261/2004 impone alla compagnia aerea l’assistenza del passeggero rimasto a terra:

  • per un ritardo di almeno due ore relativi a voli intracomunitari ed extracomunitari che percorrono distanze inferiori o pari ai 1.500 Km;
  • per un ritardo di almeno tre ore relativo a voli intracomunitari che percorrono distanze superiori a 3500 Km e volti extracomunitari che percorrono distanze comprese tra 1.500 e 3.500 Km;
  • per un ritardo di almeno quattro ore relativo a voli extracomunitari che percorrono distanze superiori ai 3.500 Km al di fuori dell’Unione Europea;
  • quando un volo viene cancellato.

Con il termine assistenza si intende:

  • la somministrazione di pasti e bevande in relazione alla durata dell’attesa;
  • la sistemazione in albergo, nel caso in cui siano necessari uno o più pernottamenti;
  • il trasferimento dall’aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa;
  • la possibilità di effettuare due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica.

Oltre all’assistenza, il passeggero ha diritto al rimborso o alla riprotezione, ed in alcuni casi anche ad una compensazione pecuniaria.

Il rimborso o la riprotezione

In caso di ritardi e cancellazioni (e quindi anche in caso di volo cancellato per sciopero) il passeggero ha diritto anche ad avere, entro 7 giorni, e senza penali, l’intero costo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata. Tale principio vale anche per le parti di viaggio già effettuate, se non è possibile per il passeggero arrivare alla destinazionane finale del suo viaggio, e comprendere il volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale.
In alternativa al rimborso, il passeggero può chiedere la riprotezione, ossia l’imbarco su di un volo alternativo per la destinazione finale non appena possibile o ad una data successiva.

La compensazione pecuniaria

Indipendentemente dalle scelte fatte sul tema rimborso/riprotezione, si può avere diritto ad una compensazione che deve essere pagata in contanti, salvo che il passeggero richieda buoni di viaggio e/o altri servizi. Il suo importo dipende dalla lunghezza del volo, e sarà pari a:

  • 250 euro per le tratte comunitarie e/o extracomunitarie fino a 1.500 km;
  • 400 euro per le tratte extracomunitarie tra i 1.500 ed i 3.500 km, e quelle intracomunitarie di lunghezza superiore ai 1.500 km;
  • 600 euro per le tratte extracomunitarie di lunghezza superiore ai 3.500 chilometri.

Il passeggero non ha diritto a tale compensazione pecuniaria se è stato informato della cancellazione del volo:

  • con almeno 2 settimane di preavviso;
  • 7 giorni prima purché venga offerto una tratta aerea alternativa che parta non più di 2 ore prima rispetto all’orario originario ed arrivi alla destinazione finale al massimo entro 4 ore dall’orario di arrivo inizialmente previsto;
  • meno di sette giorni prima, qualora venga proposto un volo alternativo che non parta più di un’ora prima e arrivi più di due ore dopo gli orari inizialmente previsti.

Non è sufficiente che la compagnia aerea metta sul sito i voli cancellati o ne dia comunicazione attraverso gli organi di informazione perché sia assolto questo obbligo di informazione dei passeggeri. La compagnia aerea deve avvertire individualmente i suoi passeggeri via mail o telefono – quelli indicati al momento della prenotazione.
Il vettore non deve alcuna compensazione pecuniaria anche nel caso in cui la cancellazione del volo sia stata causata da circostanze eccezionali e inevitabili – come incidenti e condizioni meteorologiche eccezionali.
Le compensazioni pecuniarie vengono ridotte della metà se il passeggero accetta di raggiungere la destinazione finale imbarcandosi su un altro volo alternativo ed arriva entro:

  • due ore dall’orario originale (se la tratta è pari o inferiore a 1.500 km);
  • tre ore dall’orario originale (se la tratta è compresa tra 1.500 e 3.500 km);
  • quattro ore se le tratte aree non rientrano nei casi precedenti.

La realtà è più complessa della teoria

La realtà è ovviamente più complessa di quello che abbiamo scritto finora. Prendiamo solo un esempio. Se il nostro ipotetico passeggero si vede cancellare il volo per uno sciopero, e decide di rimanere in aeroporto tutta la notte, per continuare il proprio viaggio il giorno successivo verso casa, il soggetto in esame può chiedere solo il rimborso delle spese effettuate nei tempi di attesa del nuovo volo – quello che viene chiamato danno patrimoniale. E questo sempre che la compagnia aerea non si preoccupi di procurargli l’assistenza a terra che sarebbe tenuta a dare. Secondo la sentenza della Corte di Cassazione 12088/15, il viaggiatore non ha diritto al rimborso né del danno patrimoniale per la perdita di una giornata lavorativa – a meno che non riesca a dimostrare questo danno con prove documentali o testimoniali – né di quello non patrimoniale, legato alla carente assistenza ed alla necessità di dormire in aeroporto. In caso di volo cancellato per sciopero, armatevi di pazienza e fate valere i vostri diritti.

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