Tassa Airbnb sugli affitti brevi: 17 luglio prima scadenza. La guida al pagamento

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L’Agenzia delle Entrate ha reso note le modalità di pagamento della tassa Airbnb sugli affitti brevi, ovvero tutte le locazioni della durata inferiore ai 30 giorni, che coinvolge i portali come Airbnb e Booking e in generale tutti coloro che esercitano attività di intermediazione immobiliare anche attraverso la gestione di portali online. L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la normativa che spiega nel dettaglio come effettuare la comunicazione dei dati per la nuova cedolare secca del 21%, che viene trattenuta direttamente dagli intermediari. Inoltre ha fissato la prima scadenza della tassa sugli affitti brevi per il prossimo 17 luglio 2017. Ecco una semplice guida al pagamento della tassa Airbnb sugli affitti brevi.

Tassa Airbnb sugli affitti brevi: la manovra correttiva 2017

L’Agenzia delle Entrate nella nota che ufficializza le modalità di pagamento della nuova tassa Airbnb sugli affitti brevi, spiega: ‘La manovra correttiva 2017 (Decreto legge n. 50/2017) ha previsto che i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online, devono comunicare al Fisco i dati sui contratti e trattenere una somma pari al 21% se intervengono nel pagamento o incassano i corrispettivi. Le nuove disposizioni si applicano ai contratti stipulati dal 1° giugno 2017’.

Sinora, per gli affitti brevi, principalmente a carattere turistico, non è stata obbligatoria la registrazione all’agenzia delle Entrate, nonostante lo fosse comunque il pagamento delle imposte. La manovra dell’Agenzia delle Entrate ha invece introdotto in maniera ufficiale la tassa Airbnb, il cui obiettivo primo è quello di contrastare l’evasione fiscale immobiliare sugli affitti brevi. Andiamo dunque a scoprire nel dettaglio cosa cambia con la nuova tassa Airbnb, chi deve pagarla e come.

Tassa Airbnb su affitti brevi: chi paga

La prima domanda a cui trovare risposta è chi deve pagare la nuova tassa Airbnb sugli affitti brevi? Sarà direttamente l’agenzia immobiliare o il portale web che ha stipulato il contratto per conto del proprietario o comodatario, a pagare la ritenuta del 21%. Gli agenti, ogni nuovo contratto, dovranno inoltre provvedere a inviare la relativa comunicazione: i trasgressori rischiano una sanzione da 200 a 2mila euro. Mentre il proprietario (o il comodatario) di un immobile, che ha stipulato direttamente il contratto senza l’ausilio di un’agenzia o di un portale web immobiliare, dovrà provvedere a pagare personalmente la cedolare del 21%.

Tassa Airbnb su affitti brevi: in cosa consiste

La nuova tassa Airbnb sugli affitti brevi in cosa consiste? Si tratta di una cedolare secca del 21%, che rimane del tutto indipendentemente dal reddito del proprietario o del comodatario. Il proprietario o comodatario ha l’obbligo di optare per questa cedolare secca, in sede di dichiarazione dei redditi. Si tratta di una possibilità già esistente prima di quest’ultima normativa, tuttavia ora la possibilità di scelta viene estesa anche ad altre tipologie di contratti, come ‘contratti di sublocazione, contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario e aventi come oggetto il godimento dell’immobile a favore di terzi, a patto che rispettino le condizioni previste per essere definiti contratti di locazione breve’. Qualora il proprietario o il comodatario non effettuasse la scelta in sede di dichiarazione dei redditi, l’importo finirebbe assoggettato all’Irpef.

Nelle nuove istruzioni pubblicate dall’Agenzia delle Entrate si legge testualmente: ‘Gli intermediari, quando incassano i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di locazione, devono operare e versare una ritenuta del 21% sull’ammontare dei proventi della locazione all’atto dell’accredito. La ritenuta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata, viene operata a titolo di imposta, in presenza di opzione per la cedolare secca. Nel caso in cui non sia esercitata l’opzione per l’applicazione del regime della cedolare secca, la ritenuta si considera operata a titolo di acconto. Gli intermediari dovranno inoltre inviare agli interessati la certificazione unica annuale con gli importi pagati, seguendo le modalità indicate dall’articolo 4 del Dpr n. 322/98. Inoltre i soggetti non residenti, in possesso di una stabile organizzazione in Italia, adempiono agli obblighi previsti tramite quest’ultima. I soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia, in qualità di responsabili d’imposta, sono tenuti a nominare un rappresentante fiscale’.

Tassa Airbnb su affitti brevi: come si paga

Come si paga dunque, la nuova tassa Airbnb sugli affitti brevi? Ecco come viene spiegato nella nuova pubblicazione dell’Agenzia delle Entrate:

Compilazione modello F24

‘Il codice tributo da utilizzare per il versamento della ritenuta è il 1919 (Ritenuta operata all’atto del pagamento al beneficiario di canoni o corrispettivi, relativi ai contratti di locazione breve – articolo 4, comma 5, del decreto – legge 24 aprile 2017, n. 50) da indicare nella sezione -Erario- del modello F24, in corrispondenza della colonna -Importi a debito versati- con l’indicazione nei campi -Rateazione/regione/prov/mese rif.- e -Anno di riferimento- del mese e dell’anno cui la ritenuta si riferisce, rispettivamente nei formati -00MM- e -AAAA’-.

Quando invece la ritenuta viene versata da rappresentante fiscale, ‘nella sezione -Contribuente- del modello F24 nel campo -codice fiscale- va indicato quello del soggetto rappresentato, intestatario della delega; il campo -Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare- è valorizzato con il codice fiscale del rappresentante, intestatario del conto di addebito, unitamente all’indicazione nel campo -codice identificativo- del codice ’72′.

Eventuali eccedenze

Sempre tramite modello F24, per recuperare in compensazione, ‘le eventuali eccedenze di versamento delle ritenute dai successivi pagamenti di competenza del medesimo anno, dovrà essere utilizzato il codice tributo ‘1628’ (Eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi – art. 15, c. 1, lett. b) D.Lgs. n. 175/2014)’. Dovrà invece essere utilizzato il codice tributo ‘6782’ (Eccedenza di versamenti di ritenute di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi scaturente dalla dichiarazione del sostituto d’imposta – Mod. 770 semplificato), per recuperare in compensazione le eventuali eccedenze di versamento delle ritenute dai pagamenti di competenza dell’anno successivo’.

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