Processo Ruby Appello, le motivazioni della sentenza di assoluzione per Berlusconi

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Non ci sono le prove che dimostrino come Silvio Berlusconi sapesse della minore età di Ruby. Lo scrivono i giudici della seconda sezione d’Appello di Milano, con presidente Enrico Tranfa poi dimissionario, nelle oltre trecento pagine delle motivazioni sulla sentenza di assoluzione a carico dell’ex premier. Berlusconi, scrivono i giudici, non avrebbe saputo che Karima El Mahroug, alias Ruby, era minorenne, nonostante sia provata l’attività prostitutiva della giovane; inoltre i reati di cui è accusato sono avvenuti prima della legge Severino del 2012 per cui oggi viene punito il responsabile del dolo anche se inconsapevole. Infine, non ci fu reato di concussione ai danni dei funzionari della Questura per consegnare la giovane a Nicole Minetti, ma solo metodi di persuasione, convincendoli nell’ipotesi di “subire in seguito un ingiusto danno”.

Le motivazioni della sentenza arrivata lo scorso 18 luglio e che ha ribaltato la condanna a 7 anni per l’ex Cavaliere per concussione e prostituzione minorile, chiariscono che “il fatto non sussiste” perché non vi sono prove che Berlusconi sapesse. Quello che successe alle cene di Arcore, scrivono i giudici, non è in discussione: la giovane era davvero minorenne, si prostituiva e lo fece anche nella villa di Berlusconi, fermando a dormire almeno due volte.

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C’è “prova certa dell’esercizio di attività prostitutiva ad Arcore in occasione delle serate cui partecipò Karima El Mahroug”, chiariscono i togati, in almeno otto serate, di cui due videro la giovane marocchino dormire nella villa dell’ex premier. “La prova dell’effettivo coinvolgimento di Karima El Mahroug nell’attività di natura prostitutiva deriva dalla considerazione unitaria di una serie di gravi, precisi e convergenti elementi indiziari”, si legge ancora nella motivazione.

L’ex Cavaliere la pagò e molto, ma il “fatto storico” è avvenuto prima dell’entrata in vigore della legge Severino: per questo “non può trovare applicazione l’estensione della punibilità anche ai casi di ignoranza colposa dell’età della vittima […] il dolo (generico) del reato implica quindi la dimostrazione della consapevolezza della minore età della parte offesa”.

Quello che manca a sostegno delle tesi dell’accusa sono le prove che Berlusconi sapesse che Ruby era minorenne, cosa di cui invece, scrivono ancora i giudici, era al corrente Emilio Fede, l’ex direttore del Tg4, imputato nel processo Ruby bis.

Per l’accusa di concussione, la corte d’Appello ha ritenuto non essere ravvisabile perché “non sussiste prova degli elementi costitutivi del reato”, e nello specifico “della ascrivibilità a Silvio Berlusconi di una condotta costrittiva nei confronti del dottor Ostuni mediante minaccia di un danno contra ius”.

La sentenza di assoluzione in Appello
Nel processo Ruby in appello, Silvio Berlusconi è stato assolto dal reato di concussione, perché “il fatto non sussiste”, e da quello di prostituzione minorile, perché il fatto “non costituisce reato”. E’ stata emessa la sentenza sul ruolo dell’ex Premier nel caso che tanto ha fatto discutere nel corso degli ultimi tempi l’opinione pubblica. I giudici della seconda sezione penale della Corte d’Appello sono entrati in Camera di Consiglio prima delle 10 del 18 luglio, proprio quando Berlusconi iniziava una nuova giornata di servizi sociali alla Sacra Famiglia di Cesano Boscone. L’ex Presidente del Consiglio rischiava una nuova condanna a sette anni in secondo grado.

In base alla legge, se fosse stata confermata una sentenza di condanna sia in appello che in Cassazione, Berlusconi avrebbe dovuto scontare anche i tre anni della sentenza Mediaset che erano stati annullati dall’indulto. In totale, quindi, la pena sarebbe potuta arrivare a 10 anni.

Le teorie della difesa

Non si è mostrata d’accordo la difesa del leader di Forza Italia, nella persona di Franco Coppi e di Filippo Dinacci, che hanno chiesto, invece, l’assoluzione per l’insussistenza dei fatti contestati. Inoltre gli avvocati dell’ex Premier hanno puntato il dito anche contro la possibilità di non utilizzare le intercettazioni, un argomento che è stato oggetto di discussione tra l’accusa e la difesa. Coppi ha spiegato: “E’ stata una bellissima difesa di una sentenza indifendibile. Il pg è convinto della responsabilità del presidente Berlusconi, ha sostenuto il suo punto di vista e ha concluso in modo coerente“. Dopo la requisitoria, il legale di Berlusconi ha affermato: “Gli argomenti della difesa ci sono ancora tutti e molto validi“.

Le richieste dell’accusa

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Il sostituto pg di Milano, Piero De Petris, ha effettuato le sue richieste nei confronti di Berlusconi, specificando che avrebbe voluto una conferma di sette anni di carcere, una pena che considera severa, “ma giusta”. E’ proprio questa la pena che gli è stata inflitta alla fine del processo in primo grado, per concussione per costrizione e prostituzione minorile. De Petris ha spiegato che non ci sono ragioni per concedere a Berlusconi le attenuanti generiche, sia “per i fatti di reato contestati, sia per il complessivo comportamento tenuto dall’imputato“. Il pg ha affermato: “Per parte mia faccio rilevare che la sentenza di primo grado ha dato conto delle complessive ragioni riguardo al fatto che il trattamento sanzionatorio non si poteva attestare sul minimo edittale della pena“.

La ricostruzione del pg

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Piero De Petris ha effettuato una ricostruzione della vicenda, nel momento in cui ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado. Tutto è iniziato quando la 17enne Ruby è stata portata in Questura nella notte tra il 27 e il 28 maggio 2010, perché sospettata di furto. La ragazza sarebbe stata affidata all’ex consigliere regionale Nicole Minetti, in seguito ad una presunta telefonata di Berlusconi, il quale, secondo l’opinione del pg, avrebbe effettuato delle pressioni su Pietro Ostuni, capo di Gabinetto della Questura, ordinando di rilasciare la giovane. Il pg sostiene anche che sia “certa l’attività di meretricio della minorenne” nel periodo dal settembre 2009 al maggio 2010, in Villa San Martino e altrove.

La sentenza di primo grado

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Il 24 giugno 2013 Berlusconi è stato condannato in primo grado. Il tribunale di Milano ha stabilito che il Cavaliere scontasse sette anni di carcere, perché responsabile dei reati di prostituzione minorile e concussione. Oltre ad essere stato condannato a pagare le spese processuali, Silvio Berlusconi è stato interdetto dai pubblici uffici. L’interdizione si intendeva come perpetua. Il 2 gennaio di quest’anno Silvio Berlusconi, tramite i suoi avvocati, ha deciso per il ricorso in appello contro la sentenza. L’obiettivo è stato quello di richiedere che venisse completamente assolto. Il processo d’appello è iniziato il 20 giugno 2014.

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