Legge 104: licenziamento per impiego improprio, lavoratrice reintegrata dal giudice

Legge 104

Segnaliamo un nuovo caso di reintegro da parte del giudice di una lavoratrice licenziata con l’accusa di aver utilizzato in maniera impropria i benefici che sono concessi con la legge 104. Vediamo i dettagli di questa sentenza emessa dal Tribunale di Milano e ricordiamo la vicenda analoga che era accaduta circa un anno addietro a La Spezia, dove una dipendente era stata licenziata dal datore di lavoro perché aveva sfruttato alcune ore di permesso sfruttando la Legge 104 per assistere il fratello disabile.

Legge 104 in pillole
Come sappiamo, la legge 104 del 1992 permette ai cittadini disabili o ai lavoratori con un familiare disabile di poter godere di alcune agevolazioni, come permessi extra per potersi curare o per poter assistere un familiare, sgravi fiscali, assegni d’invalidità, pensione d’inabilità, ecc. I lavoratori dipendenti che si prendono cura di parenti anziani oltre gli 80 anni o disabili hanno diritto a potersi assentare tre giorni al mese pur ricevendo la retribuzione spettante.

[npleggi id=”https://www.nanopress.it/economia/2017/09/18/legge-104-novita-per-chi-assiste-disabili-e-anziani-non-autosufficienti/184497/” testo=”Legge 104, novità per chi assiste disabili e anziani non autosufficienti”]

Legge 104: contestato l’uso improprio
Di recente il Tribunale di Milano si è occupato del caso di una lavoratrice che era stata licenziata dal datore di lavoro che le aveva contestato un uso improprio della legge 104. La vicenda riguardava una dipendente di un supermercato con contratto di oltre 30 anni, che ha chiesto il permesso previsto dalla Legge 104 per portare il padre dal dentista. In realtà la donna si era recata altrove per svolgere altre attività, ma solo perché il genitore aveva disdettato all’ultimo momento l’appuntamento con il dentista, e lei ormai non avrebbe più potuto recarsi a lavoro.

La sentenza del Tribunale di Milano ha quindi chiarito che l’uso di alcune ore dei permessi della legge 104 per attività diversa dall’assistenza al congiunto non costituisce di per sé condotta disciplinarmente rilevante, e non giustifica il licenziamento, ma per ogni circostanza vanno valutate le particolari e concrete ragioni.

I giudici hanno dunque ritenuto l’accaduto irrilevante disciplinarmente poiché la dipendente è riuscita a dimostrare di avere prestato assistenza al genitore per più giorni consecutivi (anche durante la notte), ed essendo comunque impossibilitata a svolgere la prestazione di lavoro per l’azienda in quelle poche ore resesi inaspettatamente libere dagli impegni assistenziali.

[npleggi id=”https://www.nanopress.it/economia/2017/09/25/legge-104-e-pensione-ape-social-i-benefici-per-i-caregiver/185385/” testo=”Pensione Ape Social e Legge 104, i benefici per i caregiver”]

Inoltre, l’assenza ingiustificata per poche ore dal posto di lavoro legittimerebbe, al limite, solo una sanzione conservativa, quindi una multa ma senza licenziamento (anche in considerazione della elevata anzianità aziendale della dipendente) e in relazione a ciò il giudice ha ordinato la reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro.

Legge 104 disattesa: altri esempi

Ma ci sono anche altri esempi, uno risale ad agosto 2016 e si riferisce a una dipendente di un noto supermercato di La Spezia, che addirittura è stata fatta pedinare dall’azienda, che voleva certezze sul fatto che la lavoratrice usasse i permessi della Legge 104 per accudire il fratello disabile. Il paradosso è che persino l’investigatore privato pagato per controllarla aveva relazionato che la donna era effettivamente ad accudire il fratello disabile nei giorni di permesso, ma l’azienda l’aveva licenziata ugualmente ritenendo che il permesso non fosse stato utilizzato in modo conforme.

A mettere le cose a posto ci ha pensato quindi il Tribunale del Lavoro della Spezia che ha infine deciso il reintegro della lavoratrice licenziata con la motivazione di aver impiegato in modo improprio la legge 104 sull’assistenza ai congiunti con disabilità, dimostrando che il fatto non sussiste.

Impostazioni privacy