L’etilometro dice volume insufficiente, condanna annullata

ubriachi

Sulle multe per guida in stato di ebbrezza e il relativo alcoltest tramite etilometro le polemiche sono infinite. Non si riesce ad avere chiarezza. Perché c’è sempre la gara tra l’ubriaco che viene multato e le forze dell’ordine che lo fermano; chi ha gli avvocati migliori o comunque più tenaci ingaggia la battaglia legale fino in fondo, contando di trovare qualche buco normativo in cui infilarsi.

Visto il modo in cui le nostre leggi vengono scritte, le possibilità di trovare la magagna non sono certo remote. A volte poi anche la magistratura aumenta la confusione, perché alcune sentenze lasciano molto perplessi. Si ha l’impressione che la formalità prenda il sopravvento sulla sostanza. Su casi analoghi troviamo decisioni opposte. Ciò rende difficile il lavoro di chi deve far rispettare la legge e fornisce troppe scappatoie agli ubriachi che si mettono al volante.
D’altra parte, se le leggi fossero progettate e scritte meglio, molti problemi si potrebbero evitare. In questo caso un funzionamento dell’etilometro ritenuto contraddittorio dai giudici ha portato all’annullamento di una condanna, nonostante lo stato di ebbrezza dell’imputato fosse evidente.

Il fatto in questione risale al 2012, in provincia di Pordenone. La Polizia stradale aveva fermato un automobilista che procedeva a zigzag. Gli agenti avevano notato un alito vinoso e avevano quindi sottoposto il guidatore all’alcoltest. L’etilometro, in entrambe le prove previste, aveva registrato valori di alcol nel sangue pari a 1,15 e 1,12 grammi/litro. Tuttavia l’apparecchio aveva emesso anche il responso di “volume insufficiente“.
L’etilometro indica “volume insufficiente” in due casi: quando la quantità di aria soffiata è inferiore al minimo necessario per l’analisi (fissato dalla legge); oppure quando è superiore al minimo ma è sotto il massimo. Nel primo caso l’apparecchio non effettua il test e si autoprepara ad un’altra prova; nel secondo caso effettua regolarmente il test e stampa il risultato, accompagnato da quell’indicazione.

L’uomo è stato condannato per violazione dell’articolo 186 del Codice della strada, comma 2, lettera c). La condanna è stata confermata in appello. Tuttavia la Cassazione (sentenza quarta sezione penale numero 23520/2016) ha annullato la sentenza e l’ha rinviata alla Corte di appello per un nuovo giudizio.
Cominciamo dal primo particolare strano. La lettera c) dell’articolo 186, comma 2, si riferisce a tasso alcolemico superiore ad 1,5 g/l, per cui ci sono l’arresto da 6 mesi ad un anno e la multa da 1.500 a 6.000 euro, oltre alla sospensione della patente fino ad un anno.
Però i valori rilevati dall’etilometro erano di 1,15 e 1,12 g/l; quindi rientrano nella lettera b) di quel comma: tra 0,8 e 1,5 g/l, arresto fino a 6 mesi e multe fino a 3.200 euro. Tuttavia la sentenza della Cassazione non fa cenno a questo particolare; nemmeno le motivazioni della difesa riportate in questo testo ne parlano, eppure si tratterebbe di un errore molto grave. Non avendo letto il testo delle sentenze di primo e secondo grado, non sappiamo se si tratta di un errore di trascrizione. Certo che, così com’è scritto, qualcosa non torna.

Ma il vero punto della faccenda è legato al “volume insufficiente“. La Cassazione ha annullato la condanna in base a diversi motivi. Innanzitutto in questo caso non è sufficiente la sola emissione del valore numerico del test per garantire il corretto funzionamento dell’apparecchio.
In secondo luogo la presenza di sintomi dello stato di ebbrezza (il marciare a zig zag, l’alito vinoso) può essere rilevante solo se permette di accertare oltre ogni ragionevole dubbio il superamento del limite di tasso alcolemico oltre il quale il comportamento del guidatore diviene penalmente rilevante (cioè è punito anche con l’arresto, quindi oltre 0,8 g/l).
Secondo i giudici ciò è possibile solo in casi remoti. Non può esserlo se non è possibile escludere che l’indicazione “volume insufficiente” abbia reso inattendibile l’esito del test.
Infine la Cassazione ha sottolineato che il giudice di merito (quello di primo grado) non ha fornito motivazioni sufficienti sulle ragioni per cui abbia ritenuto che il volume insufficiente non ha reso invalido il test.

Commento personale: quando uno circola per strada andando a zig zag non sta certo scaldando le gomme per la partenza del gran premio. Se non riuscire ad andare dritti non basta per definire qualcuno gravemente ubriaco, allora cosa ci vuole?
A questo punto modifichiamo la legge. Rendiamo obbligatorio, immediato e forzato il prelievo di sangue in ospedale, unito a qualsiasi altro test possa rilevare anche la presenza di droga nell’organismo. Altrimenti si continua solo a fare rumore inutile, mentre ubriachi e drogati guidano e uccidono.

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