Guarda film porno in pausa, la Cassazione respinge il licenziamento

Non può essere licenziato in tronco un lavoratore che abbia guardato filmini porno, durante l’orario della pausa pranzo. E’ quanto ha sentenziato la Corte di Cassazione, respingendo il ricorso della Fiat, che chiedeva di applicare la massima sanzione disciplinare per un operaio dello stabilimento di Termini Imerese, che aveva ammesso di aver sbirciato video hot sul posto di lavoro.

Con la sentenza 20728 la Cassazione ha invece riconfermato quanto era già stato deciso dalla Corte d’Appello di Palermo, ovvero che il licenziamento del dipendente Giuseppe Z. era del tutto illegittimo.

Il licenziamento dell’operaio dello stabilimento Fiat era stato convalidato dal Tribunale di Termini Imerese, in data 7 luglio 2010. Durante il ricorso in appello la Corte di Palermo (novembre 2011) aveva sentenziato l’illegittimità del licenziamento, condannando la società a riassumere il dipendente e a corrispondere all’uomo un’indennità pari alla retribuzione totale dal giorno del licenziamento sino a quello del reintegro, oltreché a regolarizzare i contributi previdenziali.

La Fiat non volendo mollare il colpo, ha fatto ricorso in Cassazione, sottolineando non solo la visione dei filmini hot, ma anche l’atteggiamento assunto dal dipendente in dette circostanze: ‘Andava considerata la condotta tenuta dal lavoratore che, per prevenire le verifiche aziendali, controllava a mo’ di vedetta la presenza di personale nelle vicinanze del locale, dove era solito appartarsi per la visione’.

La Cassazione non ne ha voluto sapere, la tesi della difesa era troppo debole e gli elementi raccolti insufficienti, per poter convalidare un licenziamento in tronco: ‘Non danno la certezza che durante l’orario di lavoro il dipendente si fosse dedicato alla visione dei filmati potendo, tutt’al più, alimentare il sospetto che ciò possa essere avvenuto che però non è idoneo a ritenere provato l’addebito’.

In ogni caso, la visione di tali filmati, durante la sola pausa pranzo, non va a inficiare l’attività lavorativa: ‘Le asserite ammissioni del dipendente restavano circoscritte al fatto di avere visto lo scorcio di un filmato a luci rosse durante la pausa mensa. Circostanza certamente diversa dall’aver impiegato l’orario lavorativo in attività diverse dalla prestazione’.

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