Gratta e Vinci: quando e come è possibile fare ricorso

Gratta e Vinci

(Immagine via Commons.Wikimedia, licenza CC senza modifiche)

Avete comprato un pacchetto intero di Gratta e Vinci e non siete riusciti a vincere nemmeno una volta? Di recente una persona che aveva perso 3mila euro giocando con i ticket della fortuna, è riuscita a ottenere un rimborso. E’ di oggi la notizia che anche altri tre giudici hanno approvato nuovi rimborsi per la stessa questione. Si tratta di sentenze rivoluzionarie, che aprono a uno scenario tutto nuovo sulla dipendenza dal gioco d’azzardo. Scopriamo quando e come fare ricorso e ottenere, con buona probabilità un rimborso.

Innanzitutto il ricorso deve essere presentato al Giudice di Pace. Per preparare una propria ‘linea difensiva’ bisogna partire dall’assunto contenuto nella sentenza pilota, emessa dal Giudice di Pace del tribunale di Vallo della Lucania, che ha disposto il rimborso delle 3mila euro spese da un 29enne per l’acquisto di 255 Gratta e Vinci: sui tagliandi di gioco non compare alcuna scritta di avvertimento circa i rischi della pratica del gioco d’azzardo con vincite in danaro e le relative probabilità di vincita, come quelle che da anni ormai si trovano ad esempio sui pacchetti di sigarette.

E’ questo il nocciolo della questione dunque: se avete perso un’ingente somma di denaro (entro il 2015), giocando ai Gratta e Vinci potreste tentare anche voi la via del ricorso. Considerato che ad oggi sono già stati disposti in tutto quattro ricorsi, le probabilità di successo sembrano essere buone.

RICORSI GRATTA E VINCI: LE SENTENZE 

Come accennato in apertura, il primo caso è stato quello di un uomo di Salerno, 29enne, che nel corso dell’ultimo anno ha acquistato ben 255 Gratta e Vinci, per una spesa di 3mila euro circa. Nessuna vittoria però, proprio per questo, stanco delle continue perdite, ha deciso di portare le Lotterie nazionali e i Monopoli di Stato in un’aula di tribunale. Il ricorso presentato dal giocatore è stato accolto dal Giudice, che ha disposto il risarcimento.

Questo è stato il passaggio saliente del discorso con cui il Giudice ha condannato le lotterie nazionali: ‘Qualora l’entità dei dati da riportare sia tale da non poter essere contenuta nelle dimensioni dei tagliandi, questi ultimi devono recare l’indicazione della possibilità di consultazione di note informative sulle probabilità di vincita pubblicate sui siti istituzionali dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di stato’.

A distanza di neanche un mese, oggi si torna a parlare dell’argomento, poiché altri tre Giudici hanno replicato la sentenza di Vallo della Lucania. Questa volta è successo a Cava de’ Tirreni, Mercato san Severino e Salerno.

Il primo caso riguarda un giocatore che ha cercato la fortuna, acquistando 60 Gratta e Vinci, ma senza mai vincere nemmeno un euro. Il secondo ha fatto addirittura 250 tentativi, mentre il terzo ha investito nel gioco d’azzardo una cifra pari a 650 euro.

L’ammontare totale speso da questi tre giocatori dovrà essere rimborsato dalle agenzie di Stato che amministrano le lotterie. Il motivo? La ragione a sostegno delle tre sentenze è la stessa addotta dal primo Giudice: la mancanza dei necessari avvertimenti connessi alla ludopatia, prescrizioni stabilite dal decreto Balduzzi del 2013 e correttamente messe in atto solo a partire dal 2016 (le sentenze in questione fanno infatti riferimento a giocate avvenute nel 2015).

Tuttavia, le sentenze di questo ultimo periodo non sembrano aver convinto l’Agimeg (l’agenzia del mercato del gioco), la quale, dopo aver effettuato qualche verifica nei giorni scorsi, ha dichiarato: ‘Le probabilità di vincita sono sempre state disponibili nei punti vendita e sul sito dei monopoli di Stato e del Concessionario, cui i tagliandi Gratta e Vinci rinviano, secondo le disposizioni della legge Balduzzi’ e ha poi aggiunto: ‘Il Gratta & Vinci è una sorta di tagliando al portatore quindi non nominativo e si possono tranquillamente raccogliere da amici, parenti e nei cestini di qualsiasi ricevitoria dove vengono gettati. Insomma attribuire ad una specifica persona l’acquisto di tagliandi è di fatto impossibile’.

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