Elezione Presidente della Repubblica, cosa cambia con il ddl Boschi

Il ddl Boschi continua il suo iter in Senato e, tra gli articoli già approvati, spicca l’articolo 21 che riguarda l’elezione del Presidente della Repubblica. Il governo ha ottenuto l’approvazione di Palazzo Madama dopo aver trovato l’accordo con la minoranza PD che, su questo articolo, ha dato battaglia per mesi. Alla fine, il testo approvato è quello uscito dalla Camera. L’articolo riguarda il quorum per l’elezione al Quirinale che sarà decrescente con lo svolgersi degli scrutini: dal settimo scrutinio sarà pari a tre quinti dei votanti. Ma come si elegge il Capo dello Stato? Facciamo un ripasso.

Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune, cioè da Camera e Senato riuniti. A loro si aggiungono i 58 delegati regionali, eletti dai Consigli, tre per ogni Regione eccetto la Valle d’Aosta che ne ha uno solo. In base alla Costituzione, i delegati regionali devono essere scelti anche per tutelare le minoranze, proprio per il ruolo di garante del Capo dello Stato. I componenti sono detti “grandi elettori”, anche se di norma si suole indicare solo i delegati regionali con questa espressione. L’assemblea si riunisce alla Camera ed è il Presidente di Montecitorio a svolgere le funzioni di presidente.

L’elezione è a scrutinio segreto. Alla chiamata rispondono prima i senatori, poi in ordine deputati e delegati regionali. Lo spoglio viene fatto dal Presidente della Camera che legge ad alta voce i nomi dei candidati riportati sulle schede.

Fino a oggi, per essere eletti era necessaria la maggioranza dei due terzi nei primi tre scrutini, dal quarto bastava la maggioranza assoluta (50% +1). Con l’approvazione dell’articolo 21 del ddl Boschi, il quorum sarà decrescente nei primi sei scrutini, dal settimo servirà la maggioranza dei tre quinti dei votanti.

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