Eccesso di legittima difesa: cosa prevede la legge? Pena e definizione

Cosa significa l’accusa di eccesso di legittima difesa? Cosa prevede la Legge? In base a ciò che è stabilito nei codici, quando si può parlare di legittima difesa? Si può fare appello a quest’ultima condizione, se si vede un intruso intrufolarsi in casa propria e si reagisce sparandogli? Vediamo la definizione corretta e la pena prevista dal Codice di Procedura Penale per questo reato, visto che i casi di cronaca di questo tipo sono sempre più frequenti anche in Italia.

Legittima difesa, la leggeChe cosa dice la Legge italiana a proposito della legittima difesa? L’Art. 52 del codice penale indica che non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa.

Bisogna chiarire che la definizione di questo reato, prima del 2006, andava sempre ricercata nell’articolo 52 del codice penale, secondo la cui definizione non è punibile chi reagisce in una situazione di pericolo a patto che la difesa sia necessaria (quindi inevitabile), attuale (pericolo presente o incombente e non futuro o già esaurito, il che esclude la circostanza per la quale un ladro, ad esempio, è già in fuga) e che sia proporzionale all’offesa. Dopo il 2006 ci sono stati dei cambiamenti che hanno riguardato proprio questa ultima parte della causa di giustificazione, per cui è stata introdotta una modifica normativa che ha stabilito che nei casi di violazione di domicilio o dove si esercita l’attività professionale (articolo 614, primo e secondo comma), sussiste per legge il rapporto di proporzione fra offesa e difesa quando ad esempio si usa un’arma legittimamente detenuta e bisogna difendere: a) la propria o la altrui incolumità; b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione.

L’eccesso di legittima difesaL’eccesso di difesa è tuttora è presente nel nostro ordinamento, nell’articolo 55 del codice penale si parla di eccesso colposo di legittima difesa a fronte di una reazione di difesa eccessiva: si stabilisce che non c’è volontà di commettere un reato ma si riconosce un’errata valutazione colposa della reazione di difesa: Quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 51, 52, 53 e 54, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall’ordine dell’autorità ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.

Quando è possibile usare un’arma legittimamente detenuta senza incorrere in conseguenze giudiziarie?Riassumendo: l’articolo 52 del codice penale prevede una cosiddetta causa di giustificazione che rende non punibile chi abbia commesso un fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa.

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