Disastro colposo: il reato, la giurisprudenza, la prescrizione

legge uguale per tutti

Qual è il significato dell’imputazione di disastro colposo? In cosa consiste il reato? Cosa dice la giurisprudenza italiana a proposito? Quando va in prescrizione questo tipo di delitto? Andiamo a vedere cosa dice il Codice penale italiano a proposito, ricordando che siamo davanti al reato di disastro colposo quando si possano ravvisare gli estremi di una responsabilità umana volta a danneggiare la collettività nel caso in cui si verifichino calamità naturali collettive o singole, come alluvioni o frane, sciagure aeree o marittime.

Il disastro colposo secondo il Codice Penale
All’interno del CP, ossia il Codice Penale, il reato di disastro colposo viene trattato nel Libro Secondo (Dei delitti in particolare) e per la precisione al Titolo VI – Dei delitti contro l’incolumità pubblica, che comprende gli articoli dal 422 al 452.

Più in particolare, il dispositivo dell’art. 434 Codice Penale stabilisce che chiunque commette un fatto diretto a cagionare il crollo di una costruzione o di una parte di essa ovvero un altro disastro è punito, se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità, con la reclusione da uno a cinque anni. Se invece il disastro si concretizza, la pena è della reclusione da tre a dodici anni.

Secondo l’articolo 449, chi cagiona per colpa (ossia per imperizia, imprudenza o negligenza) un incendio, o un altro disastro preveduto dal capo primo di questo titolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La pena è raddoppiata se si tratta di disastro ferroviario o di naufragio o di sommersione di una nave adibita a trasporto di persone o di caduta di un aeromobile adibito a trasporto di persone.

Nel codice viene elencata infine una serie di avvenimenti definiti ‘disastro’, ai quali si riferisce uno specifico reato, punito con le pene citate precedentemente. La casistica comprende quindi:
– disastro ferroviario
– naufragio
– disastro aereo
– inondazione
– frana
– valanga
– incendio

Questo tipo di reato viene ipotizzato quando un evento catastrofico che si sarebbe potuto evitare danneggia in maniera profonda luoghi o persone. In genere agli imputati viene contestata una cattiva gestione di una situazione che ha poi portato all’accadimento del disastro.

Prescrizione del reato di disastro colposoL’ipotesi di disastro colposo (ex artt. 449 e 434 cod. pen.) viene a prescriversi nel medesimo tempo occorrente per la più grave ipotesi dolosa, di cui all’art. 434, comma 2 del CP, quindi in dodici anni.

Sentenze famose di processi per disastro colposoNegli ultimi anni sono diverse le sentenze diventate famose in processi in cui si contestava il reato di disastro colposo. Ad esempio:

Marta Vincenzi, l’ex sindaca di Genova del Partito Democratico è stata condannata in primo grado a cinque anni nel processo per l’alluvione di Genova del 4 novembre del 2011, durante la quale persero la vita sei persone, tra cui due bambine di 8 anni e 10 mesi. I reati contestati furono: disastro colposo, omicidio colposo plurimo e falso per aver modificato il verbale di ricostruzione dell’esondazione del Fereggiano.

Tamoil ha inquinato la falda e i terreni sottostanti la raffineria a Cremona, le canottieri Bissolati e Flora e il Dopolavoro ferroviario ed è stata condannata in appello (rito abbreviato) per disastro colposo. A pagare la pena di tre anni di reclusione il manager Enrico Gilberti. Confermati, per le parti civili, i risarcimenti decisi in primo grado. Un milione di euro a titolo di provvisionale per il Comune e risarcimento in favore dei soci delle società canottieri Bissolati e Flora (complessivamente una trentina), di Legambiente e del Dopolavoro ferroviario. Riconosciuta una provvisionale da 10mila euro per i singoli soci delle canottieri (8mila per i nuclei familiari), 40mila euro per Legambiente e 50mila euro per il Dopolavoro ferroviario. Nella sentenza di primo grado, emessa il 18 luglio del 2014, il giudice Guido Salvini aveva condannato Enrico Gilberti e Giuliano Guerrino Billi rispettivamente a sei e a tre anni per disastro doloso, mentre Mohamed Saleh Abulaiha e Pierluigi Colombo ad un anno ed otto mesi ciascuno per il reato di disastro colposo. Assolto Ness Yammine.

L’alluvione del 3 luglio del 2006 a Vibo Valentia causò tre morti e danni per oltre 100 milioni di euro. Per i reati relativi all’omicidio colposo plurimo ed all’omissione di atti d’ufficio è scattata la prescrizione e non sarà più possibile procedere in sede penale. Resta in piedi soltanto la contestazione di disastro colposo, ma anche questa si sta rapidamente avviando verso la prescrizione. Gli imputati sono l’ex presidente della Provincia Gaetano Bruni, l’ex assessore Paolo Barbieri (che all’epoca dei fatti aveva la delega all’Urbanistica), gli ex dirigenti del Comune di Vibo Valentia, Giacomo Consoli, Silvana De Carolis ed Ugo Bellantoni, il funzionario responsabile dell’area centrale di Vibo del Dipartimento Lavori pubblici della Regione, Pietro Paolo La Rosa, l’ex comandante della polizia municipale di Vibo Valentia, Domenico Corigliano, i funzionari e responsabili dell’autorità di Bacino della Regione, Giovanni Ricca, Ottavio Amaro, e Filippo Valotta, tecnico del Nucleo industriale di Vibo. A costituirsi parte civile furono, oltre naturalmente i familiari delle vittime, 17 privati cittadini, il Wwf e Legambiente.

Impostazioni privacy