Cos’è l’abuso d’ufficio: dolo, pena prevista e prescrizione

Abuso d'ufficio

Cos’è l’abuso d’ufficio? E’ un tipo di reato disciplinato nell’articolo 323 del Codice Penale, poi modificato dalla Legge 234/1997. Partiamo con chiarire la sua definizione: l’abuso d’ufficio è quel tipo di delitto commesso da un Pubblico Ufficiale o da un incaricato a svolgere un pubblico servizio che, nello svolgimento delle sue funzioni, viola le norme vigenti procurando intenzionalmente del vantaggio a se’ o a terzi oppure arreca danno ad altre persone ingiustamente. Chiariamo di seguito i casi in cui ci si trova davanti al reato di abuso di ufficio.

Definizione del reato di Abuso d’ufficio
C’è il reato di abuso d’ufficio se risulta chiara una situazione di conflitto di interessi, quando un Pubblico Ufficiale, come anche un impiegato della Pubblica Amministrazione (un consigliere comunale, un medico, un magistrato, un notaio, ecc), approfittando della sua ‘posizione di potere’ procura volontariamente a sé o ad altri un ingiusto vantaggio economico o patrimoniale, o causa un danno ingiusto a terze parti. Ci troviamo davanti a un delitto contro la Pubblica Amministrazione, che viola i principi di imparzialità, efficienza, buon andamento e trasparenza della PA.

Il dolo nell’abuso d’ufficio
Il reato di abuso di ufficio è palese quando il soggetto imputato, nello svolgimento delle sue funzioni, ha intenzionalmente procurato un ingiusto vantaggio o un ingiusto danno, quindi non è sufficiente, per essere giudicati colpevoli, né il dolo eventuale, né quello diretto, ma è perseguito il dolo intenzionale. La pubblica accusa deve quindi trovare gli elementi per sostenere l’esistenza di una volontà intenzionale dell’imputato di danneggiare o favorire. La prova del dolo intenzionale può comunque essere desunta anche da particolari della vicenda contestata, ad esempio come un’evidente ”macroscopica illegittimità” di un atto compiuto.

Abuso d’ufficio: pena prevista
La pena prevista per il reato di abuso d’ufficio era stabilita nella reclusione da 6 mesi a 3 anni, ma dopo la Legge numero 190/2012 la pena è stata inasprita da uno a quattro anni, che può aumentare nel caso sia chiarita la rilevante gravità dei fatti contestati.

Abuso d’ufficio e prescrizione
La prescrizione per il reato di abuso d’ufficio è di sei anni. Questo poiché, se è vero che la scadenza corrisponde al massimo della pena edittale – ossia della pena prevista dal Codice Penale senza eventuali attenuanti o aggravanti – è anche vero che nessun delitto punito con arresto o reclusione può prescriversi in meno di 6 anni.

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