Assicurazioni RC Auto: attenzione agli sconti sospetti

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Il disegno di legge sulla concorrenza è impantanato in Parlamento, per cui si dovrà attendere ancora del tempo per capire come cambieranno le regole. Per quanto riguarda le assicurazioni, alcune compagnie negli ultimi tempi stanno proponendo ai loro clienti delle clausole oscure sui nuovi contratti della polizza Rc auto.

In sintesi la situazione è questa: vengono offerti alcuni sconti, di entità decisamente ridotta, se il cliente s’impegna a rinunciare ad alcuni diritti abbastanza importanti. Ad esempio, si offre uno sconto (a volte imprecisato) se, per riparare un danno all’auto, il cliente rinuncia a scegliere un carrozziere di fiducia e accetta di rivolgersi ad un’officina convenzionata con la compagnia. C’è di più; in alcune polizze accade che nel caso in cui, dopo aver firmato questo impegno, il cliente cambi idea e scelga di propria volontà un carrozziere non convenzionato, il risarcimento diminuirebbe di 80 euro.

Il problema ha due aspetti; da un lato l’assicurato deve rinunciare ad un diritto ben preciso, quello di scegliere l’officina che preferisce; dall’altro, non è matematico che gli convenga affidarsi alle carrozzerie convenzionate. Sarà certamente conveniente per la compagnia assicurativa, che l’avrà scelto perché la fa risparmiare; ma la qualità del lavoro? i Ricambi? E cosa accade se le officine imposte dalla compagnia non rientrano nella rete di quelle ufficiali riconosciute dalla casa madre del veicolo per la garanzia?

C’è un’altra situazione ancora peggiore. Alcune compagnie offrono uno sconto del 3,5%, quindi pochissimo, se il cliente rinuncia a rivolgersi ad un avvocato nella gestione delle procedure relative ad un sinistro. Significa che, in cambio di uno sconto di 35 euro su una polizza di 1.000, l’assicurato dovrà procedere da solo a tutte le pratiche burocratiche che lo riguardano (e si sa quanto in questi casi il minimo errore possa avere conseguenze gravi); se la compagnia, come spesso accade, perde tempo nel risarcire il danno, in gergo tecnico si chiamano argomentazioni dilatorie, il cliente non può nemmeno far inviare dal proprio avvocato una lettera di sollecito. Se lo facesse, rischierebbe una detrazione di 500 euro dal risarcimento.

Queste clausole sono ad alto rischio di bocciatura se venissero portate davanti ad un giudice. Infatti rientrano nel preciso caso di “clausole vessatorie” previsto dal Codice del consumo (cioè il decreto legislativo del 6 settembre 2005, numero 206). L’articolo 33, al comma 1, recita: “Nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto“.
Ancora più importante, si viene ad intaccare il diritto costituzionale alla difesa. La nostra Carta fondamentale infatti, prescrive all’articolo 24: “Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento“.

Quindi, una volta di più, si deve prestare la massima attenzione a quello che si firma.

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