Assicurazione auto falsa: una sentenza obbliga la compagnia a pagare

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Se chi causa un incidente ha una polizza assicurativa irregolare, la compagnia deve pagare i danni alle vittime? Una recente sentenza della Cassazione mette un po’ di chiarezza in una questione molto complessa e delicata.

Una lunga e intricata vicenda giudiziaria ha coinvolto un aspetto molto importante nelle regole che riguardano l’assicurazione obbligatoria sulla responsabilità civile, la cosiddetta Rc auto. Nel 1996, in un incidente in provincia di Rieti in cui si rovesciò un autobus, morì uno dei trasportati ed altri rimasero feriti. La compagnia assicuratrice del mezzo scoprì che la polizza sulla responsabilità civile fu stipulata solo successivamente all’incidente e l’agente, appartenente ad una società esterna, aveva retrodatato la polizza. Per cui la compagnia si rifiutò di pagare i danni.
I familiari della vittima e le persone ferite fecero causa alla compagnia. Nel 2002 il Tribunale di Rieti condannò la compagnia al pagamento dei danni. Questa presentò ricorso; nel 2011 la Corte d’appello di Roma confermò la sentenza del Tribunale, condannando la compagnia al pagamento dei danni e la società in cui lavorava l’agente che ha falsificato la polizza a rifondere la compagnia stessa.
Altro appello, si arriva in Cassazione. Il 16 dicembre 2015 (la sentenza è stata pubblicata con le motivazioni l’11 aprile 2016) la terza sezione civile ha confermato le sentenze precedenti. Quindi la compagnia deve pagare i danni; successivamente potrà rivalersi nei confronti della società che ha emesso la polizza irregolare.

La questione importante di carattere generale in questa vicenda è il perché accade questo. La polizza non era falsa? Allora perché la compagnia deve pagare? Leggiamo la motivazione con cui la Cassazione ha respinto il ricorso della compagnia: “Nel caso di sinistro stradale causato da veicolo in possesso di un certificato assicurativo formalmente valido, ma rilasciato dopo il sinistro e fraudolentemente retrodatato, tale falsità non è opponibile al terzo danneggiato quando essa provenga dall’agente per il tramite del quale è stato stipulato il contratto. In tal caso l’assicuratore, adempiuta la propria obbligazione nei confronti del terzo, avrà diritto di rivalsa nei confronti dell’intermediario infedele e di regresso nei confronti dell’assicurato“.

In parole povere: se una polizza è falsa perché emessa da qualcuno che non aveva il diritto di farlo, ad esempio una persona che finge di essere un agente di quella compagnia invece non lo è, allora la compagnia non è tenuta a risarcire i danni in un incidente. In questo caso deve intervenire il fondo per le vittime della strada.
Ma se il contratto, anche se irregolare, è stato firmato da qualcuno che effettivamente agisce come rappresentante della compagnia, come nel caso in questione, allora la legge obbliga la compagnia stessa a rispondere dei danni nei confronti di terze persone. La compagnia poi avrà il diritto di rivalersi nei confronti dell’intermediario che ha compiuto l’atto irregolare e di recedere dal contratto nei confronti dell’assicurato.
Vicenda molto complessa che però ribadisce un principio importante: chi subisce dei danni deve essere risarcito dalla compagnia. Le eventuali irregolarità riguardano solo la compagnia e il suo assicurato. Un monito per le compagnie assicurative a selezionare con maggiore cura i propri rappresentanti.

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