I voucher lavoro Inps non vanno dichiarati al fisco in quanto sono esenti dalle imposizioni fiscali. L’ente previdenziale, che eroga i buoni per retribuire prestazioni di lavoro accessorio, specifica infatti che “il prestatore può integrare le sue entrate attraverso queste prestazioni occasionali, il cui compenso è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato”.
COSA SONO I VOUCHER? DOMANDE E RISPOSTE SUI BUONI LAVORO INPS
I compensi sono inoltre cumulabili “con i trattamenti pensionistici e compatibili con i versamenti volontari” e non vanno rilevati per il calcolo da fare per essere considerati familiari a carico. Questi compensi non fanno quindi parte dei redditi annuali da dichiarare al fisco. Ricordiamo però che i prestatori devono stare attenti a non superare il limite annuale di 7000 euro netti guadagnati tramite buoni lavoro. Soglia innalzata con il Jobs Act (prima corrispondeva a 5000 euro).
I voucher sono da inserire nel 730?
I voucher non vanno dichiarati né nel 730 né nel Modello Unico, proprio perché esenti da qualsiasi imposizione fiscale. Qua la differenza tra i due strumenti di dichiarazione dei redditi. Allo stesso modo i committenti non sono tenuti a fornire ai prestatori la Certificazione Unica (ex Cud).
I voucher sono soggetti a Irpef?
I voucher sono soggetti a Inail e Inps, ma non all’Irpef (l’imposta sul reddito delle persone fisiche). Il voucher ha un valore di 10 euro lordi: 7,5 euro è la retribuzione netta per il lavoratore, mentre i restanti 2,50 rappresentano i contributi. Il 7% va all’Inail per l’assicurazione anti-infortuni, il 13% alla gestione separata Inps, il 5% per la gestione del servizio.
I voucher sono deducibili?
Sono deducibili i contributi previdenziali (il 13% del valore lordo di 10 euro dei voucher), a condizione che la prestazione di lavoro accessorio sia stata comunicata prima della presentazione della dichiarazione dei redditi.
I voucher sono deducibili dall’Irap?
Le prestazioni di lavoro accessorio pagate con i voucher, essendo considerate “attività lavorative di carattere occasionale”, vanno inserite nella voce B.7 del conto economico delle imprese. Non sono pertanto deducibili dall’Irap, l’imposta regionale sulle attività produttive.
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