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Categories: Economia

Visite fiscali Inps: orari, regole e sanzioni. Ecco cosa cambia

Come funzionano oggi le visite fiscali Inps? Quali sono gli orari di reperibilità, le regole e le eventuali sanzioni? Lo scorso anno l’Inps ha chiarito i dettagli normativi sul tema delle visite fiscali, ovvero quelle che a cui possiamo essere sottoposti in caso di assenza dal lavoro per malattia. Ecco come funziona per il settore pubblico, privato e scolastico. Attenzione, in gioco c’è anche il nostro stipendio!

IL CERTIFICATO MEDICO

Ogni volta che dobbiamo dichiararci malati e quindi impossibilitati a lavorare, dobbiamo innanzitutto contattare il nostro medico curante, per domandargli di inviare all’Inps un certificato che giustifichi l’assenza per malattia.

Questa pratica va espletata entro il giorno successivo a quello in cui ci assentiamo per malattia; mentre entro 2 giorni dovremo consegnare al nostro datore di lavoro una copia o l’originale del certificato medico. Per tutta la durata della malattia, sarà nostro dovere richiedere ulteriori certificati al medico curante fino alla completa guarigione. Se il nostro medico curante risulta irreperibile, possiamo avvalerci della Guardia Medica per l’emissione dei certificati.

LA VISITA FISCALE

La visita fiscale viene eseguita da un medico incaricato Inps, dopo che avremo dichiarato la malattia e avremo inviato il certificato al nostro datore di lavoro. Durante il periodo di assenza dal proprio impiego, è fondamentale essere reperibili all’indirizzo di residenza. La visita fiscale può essere richiesta dal datore di lavoro o direttamente dall’Inps e consiste in accertamenti sanitari volti a verificare la veridicità della giustificazione addotta per l’assenza (ai sensi dell’articolo 5 dello Statuto dei Lavoratori). Il medico è pertanto tenuto a verificare le condizioni fisiche del soggetto e la patologia riportata sul certificato di malattia. In caso di necessità, il medico avrà facoltà di prolungare la diagnosi di 48 ore (2 giorni).

OBBLIGO DI REPERIBILITA’

La visita fiscale interessa sia i lavoratori pubblici che privati, ma con orari differenti, che dal 2015 sono i seguenti:

Lavoratori statali, personale degli Enti Locali: reperibilità richiesta per l’intera settimana, festività comprese, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00;

Personale scolastico: il dirigente può richiedere la visita fiscale sin dal primo giorno di malattia, solo per assenze immediatamente precedenti o successive a quelle non lavorative (non solo festivi ma anche giorni liberi);

Lavoratori privati: vige il vincolo di reperibilità anche durante i festivi e nel week-end, dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00.

In cosa consiste l’obbligo di reperibilità? Semplicemente nel farsi trovare presso il proprio domicilio, nelle fasce orarie in cui è possibile ricevere una visita fiscale. E’ un dovere di ogni lavoratore che si dichiara malato: qualora non sia presente al momento della visita potrebbero scattare delle sanzioni e nei casi più gravi anche il licenziamento.

ASSENZA INGIUSTIFICATA

Le sanzioni per il lavoratore che risulta assente alla visita fiscale, nelle fasce di reperibilità, prevedono una decurtazione della retribuzione, secondo i seguenti parametri:

– 100% per i primi 10 giorni di patologia;

– 50% per le giornate successive.

Esiste comunque un range di 15 giorni di tempo, entro i quali è possibile fornire una valida giustificazione per la propria assenza. Anche in caso di allontanamento dal proprio domicilio per visite mediche è necessario fornire giustificazioni scritte esaustive.

ESENZIONI PER LA REPERIBILITA’

Tuttavia esistono delle eccezioni. Il Jobs Act ha previsto per i dipendenti del settore privato l’esclusione dalla reperibilità in caso di malattie gravi (per seguire terapie salvavita anche in orari di visita fiscale), solo previa presentazione al datore di lavoro e all’INPS della necessaria documentazione medica attestante la malattia.

Nello specifico, le patologie per cui non esiste l’obbligo di reperibilità sono le seguenti:

-Malattia che mette a rischio è la vita stessa del dipendente;

-Infortunio sul lavoro;

-Patologie per cause di servizio;

-Gravidanza a rischio;

-Ricovero ospedaliero;

-Eventi morbosi connessi all’invalidità attestata.

Per i casi particolari, la Circolare fornisce specifiche linee guida a disposizione dei medici che devono redigere i certificati di malattia.

Cecilia Casadei

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