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Fermo amministrativo auto: dove verificare e come sbloccare

Fra i tanti problemi che possono capitare quando, per vari motivi, non si paga una tassa, un’imposta o una multa, c’è anche quello del fermo amministrativo. Si tratta di una procedura introdotta per consentire alla pubblica amministrazione di tutelarsi nei confronti di persone fisiche o giuridiche verso le quali hanno crediti non riscossi. La normativa fa capo decreto del presidente della Repubblica numero 602 del 29 settembre 1973. Essa dispone che, scaduto il termine per pagare un debito, l’ente creditore può bloccare uno o più beni mobili intestati al debitore e iscritti in un pubblico registro. Quindi i veicoli. Se, dopo un altro periodo, il debito non viene saldato, allora il creditore espropria il bene fermato e lo vende all’asta per recuperare l’importo del credito non riscosso. Riepiloghiamo dunque il funzionamento del fermo amministrativo auto fiscale. Si tratta di una situazione diversa dal fermo amministrativo giudiziale, cioè conseguente ad una sanzione accessoria legata ad una violazione grave del Codice della strada.

COME FUNZIONA IL FERMO AMMINISTRATIVO

E’ consentito ricorrere al fermo amministrativo fiscale solo alle pubbliche amministrazioni e agli enti ad esse assimilabili. Quindi Agenzia delle entrate, regioni, comuni e Inps. Possono farlo direttamente o tramite il concessionario per la riscossione ai quali delegano tale compito. Il principale è Equitalia, anche se esistono anche altre agenzie di riscossione. Ci riferiremo per comodità ad Equitalia ma le procedure sono le stesse per tutti. Il fermo può essere applicato in caso di scadenza del termine di pagamento di una cartella esattoriale inviata al debitore per la riscossione di tasse, imposte o multe stradali non pagate. Equitalia non procede al fermo per debiti inferiori ad 800 euro. E’ invece sempre vietato il fermo amministrativo di un veicolo in uso a persone invalide o disabili.

Se il debitore non salda il debito entro 60 giorni dalla notifica di una cartella esattoriale, Equitalia deve inviargli almeno un preavviso di fermo su uno o più veicoli, a seconda della somma dovuta. Qui le procedure si differenziano. Se il debito è inferiore a 1.000 euro, il fermo può essere eseguito su un solo veicolo e devono essere inviati due solleciti di pagamento, il primo a 120 giorni di distanza dal preavviso. Fino a 2.000 euro il fermo è possibile su un solo veicolo; tra 2.000 e 10.000 euro al massimo su 10 veicoli; oltre 10.000 euro sull’intero parco veicoli del debitore.
Trascorsi 30 giorni dal preavviso o dal secondo sollecito, il fermo diventa esecutivo. Equitalia fa registrare al PRA lo stato di fermo amministrativo. Da quel momento il veicolo non può più circolare, né essere radiato, demolito o esportato fino a quando il debito non verrà saldato. Il veicolo sottoposto al fermo può invece essere venduto, ma resta sempre bloccato anche per il nuovo proprietario, fino al pagamento del debito. La multa per chi circola durante il periodo di fermo è di 776 euro, indipendentemente da chi sia il proprietario.

Durante il periodo di fermo non si può effettuare il pagamento del bollo auto, perché il veicolo è bloccato amministrativamente. Però la tassa è sempre dovuta. Ma il codice della strada dice che il bollo si può sospendere in caso di perdita di possesso del veicolo. Quindi sarà necessario presentare al PRA una comunicazione di perdita di possesso, per chiedere un’esenzione temporanea dal pagamento del bollo. Tuttavia la questione è poco chiara. Le regioni generalmente chiedono ugualmente il pagamento. E’ comunque certo che deve essere la Regione ad accettare espressamente la sospensione. Se rifiuta, si deve pagare.
Per quanto riguarda l’assicurazione, durante il fermo il veicolo non è coperto e la compagnia non rimborsa i danni. Il veicolo va tenuto fermo in un’area privata, non parcheggiato in strada.

COME SBLOCCARE IL FERMO

Il fermo amministrativo, noto anche col nome di “ganasce fiscali“, può essere bloccato prima che diventi esecutivo solo saldando l’intero debito oppure se la richiesta di rateizzazione del pagamento viene accettata prima che il fermo diventi esecutivo. C’è una sola eccezione: il fermo non può essere applicato se il veicolo è un bene strumentale per l’attività d’impresa o professionale. Deve però essere il debitore a dimostrarlo con apposita documentazione, entro 30 giorni dal ricevimento del preavviso di fermo.

In tutti gli altri casi, il veicolo resta bloccato fino al pagamento dell’intera somma, anche se a rate. Questa è una novità introdotta alla fine del 2015. Tuttavia, Equitalia nel 2016 ha diffuso una circolare in cui permette al debitore di chiedere una sospensione del fermo in caso di piano rateale, dopo aver pagato la prima rata. Ma se viene saltata anche una sola delle altre rate, il fermo viene nuovamente eseguito.
Una volta saldato l’intero debito, Equitalia rilascerà una certificazione del pagamento. Questa va portata insieme ai documenti dell’auto al PRA, dove si dovrà richiedere la cancellazione del fermo amministrativo. Il PRA rilascerà un nuovo certificato di proprietà digitale. La procedura costa 32 euro. Se non si possiede il certificato di proprietà, si può usare un modulo chiamato NP-3, ma in questo caso il costo sarà di 48 euro.

IL CASO DELLA VENDITA, COME VERIFICARE

La legge non vieta la vendita di un veicolo sottoposto a fermo amministrativo. Anzi, esistono diversi commercianti specializzati in tale transazione. Il loro guadagno è la grande differenza di prezzo: un’auto fermata avrà un valore molto basso. Spesso, quando si tratta di auto di lusso, i commercianti si occupano anche di saldare il debito fiscale, perché riescono ad ottenere ugualmente un margine notevole.
Tuttavia si deve fare molta attenzione. Accanto ai commercianti onesti ci sono anche truffatori, quando non addirittura vere e proprie bande organizzate. Questi comprano in contanti ma non fanno la trascrizione al PRA, quindi l’auto resta intestata al vecchio proprietario che sarà sempre responsabile di multe, bolli, incidenti o utilizzi illegali (rapine e altro).
Dalla parte del compratore, in un atto di vendita deve sempre essere specificato che il veicolo viene venduto privo di ipoteche o fermi amministrativi o preavvisi di fermi. Se non c’è questa indicazione, si deve rifiutare l’acquisto. Se c’è e poi si scopre che l’auto è sottoposta a fermo, il venditore che ha fatto il furbo commette il reato di truffa e come tale va denunciato. Con tutti i problemi del caso.
C’è un solo modo per cautelarsi: prima di acquistare un’auto usata, si deve sempre effettuare una visura al PRA, del costo di circa 8 euro al massimo, dove si potrà controllare l’esistenza di vincoli sul veicolo. Generalmente, è sconsigliabile per un privato acquistare un veicolo fermato. Perché se il precedente proprietario non paga il suo debito, Equitalia potrà pignorare il veicolo e venderlo all’asta, anche se questo ha cambiato proprietario.

Roberto Speranza

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