L’Italia e il Vaticano hanno raggiunto un accordo in materia fiscale. Ad annunciarlo è stato il ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan. Secondo questo accordo la Santa Sede dovrà pagare le imposte sulle rendite finanziarie a partire dal 2014. Il Ministero dell’Economia ha spiegato che l’Italia è il primo Paese con cui il Vaticano ha sottoscritto un accordo volto anche ad uno scambio di informazioni di carattere fiscale. La Santa Sede, dal proprio conto, ha messo in evidenza che si tratta di un nuovo passo verso la trasparenza finanziaria.
Il Ministero del Tesoro ha dichiarato che è possibile intraprendere e portare avanti un rapporto di piena cooperazione amministrativa anche a fini fiscali, visto che presso il Vaticano sono state create delle specifiche istituzioni che hanno delle competenze in materia economica e finanziaria.
La base giuridica che è stata presa in considerazione è piuttosto solida, perché si è deciso di adottare come punto di riferimento lo standard internazionale più aggiornato in materia di scambio di informazioni. Vediamo quali sono i punti più importanti dell’accordo raggiunto tra l’Italia e la Santa Sede.
I punti dell’accordo
L’accordo stipulato tra il Vaticano e il Ministero dell’Economia italiano prevede i seguenti punti:
– Pagamento delle imposte sulle rendite finanziarie a partire dal 2104.
– Adempimento degli obblighi fiscali relativi alle attività finanziarie detenute presso enti che svolgono i loro impegni nella Santa Sede da parte di alcune persone che risiedono fiscalmente in Italia.
– Regolarizzazione delle attività finanziarie, con l’emersione di capitali detenuti all’estero con il pagamento delle imposte non versate e uno sconto sulle sanzioni.
– Esenzione dalle imposte per gli immobili della Santa Sede, secondo quanto previsto dal trattato del Laterano. Si tratta di tutti quegli edifici destinati allo svolgimento di attività assistenziali, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, di religione o di culto, che non abbiano fini commerciali.
– Scambio di note del luglio 2007 che prevede la notifica per via diplomatica degli atti tributari ad enti della Santa Sede.
– Scambio di informazioni su periodi di imposta a partire dall’1 gennaio 2009.
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