Sostegni bis, approvato emendamento su erogazione credito al consumo

Una “leggina” salvabanche che rischia di sfilare per sempre miliardi di euro dalle tasche dei consumatori, si stimano oltre 2,5 miliardi, nascosta dentro al cd. “Decreto Sostegni bis”, una misura di sostegno che dovrebbe far fronte all’emergenza sanitaria del Paese a causa del Covid. Non è inoltre trascurabile che detto emendamento farà perdere il lavoro a un’intera categoria di lavoratori, quella degli intermediari del credito costretti a sostituirsi alla banca nel rischio di impresa.

Parliamo dell’emendamento che va a riformulare l’art. 125 sexies del Testo Unico Bancario.

Questa norma prevede(va) che le Banche, nel momento in cui il consumatore avesse estinto anticipatamente un finanziamento con Cessione del quinto, avrebbe avuto diritto ad un ristoro degli oneri sostenuti e “non goduti” per effetto dell’estinzione.

La Banca d’Italia aveva già aiutato gli istituti di credito permettendo di distinguere tra oneri “recurring” che vengono effettivamente restituiti ed oneri “Up front” di cui era consentito di evitare la restituzione.

Se state pensando che le Banche abbiano raggruppato quasi tutti gli oneri sotto la seconda categoria, fate peccato ma indovinate.

Poiché questa situazione era evidente e insostenibile la Corte di giustizia europea che con la decisione n. C-383/18 (c.d. sentenza Lexitor) in data 11/9/2019 stabiliva definitivamente che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”. RIDUZIONE DI TUTTI I COSTI, PUNTO E BASTA.

La parola fine per l’invenzione degli istituti di credito italiani della distinzione artificiosa e per loro ingiustificatamente redditizia tra costi c.d. “up front” e “recurring” (o “running”).

I chiarimenti giunti dalla Corte di Giustizia Europea hanno posto le Banche di fronte all’obbligo di restituire proporzionalmente tutte le spese, comprese quelle up front, di tutti i contratti che sono stati estinti anticipatamente negli ultimi 10 anni ed indebitamente trattenuti.

Che rabbia per gli Istituti di credito!

Ed ecco allora salvifico il nuovo art. 125 sexies del TUB “salvabanche”, prodotto made in FI e Lega, il quale afferma che “(…) Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell’art. 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”. Questa norma rischia di annullare l’applicazione della sentenza Lexitor, emessa per avere un’applicazione uniforme della legge già vigente in tutti i Paesi dell’Unione.

Che ironia poi! l’emendamento viene indicato avere come scopo di “rendere certe e trasparenti le condizioni di accesso al credito al consumo per il sostegno delle famiglie”. In che modo? Con 2 milioni di consumatori utenti della Cessione del quinto e prestiti personali tagliati fuori, oltre 2 miliardi di euro che le banche terranno indebitamente nelle proprie tasche.

Non solo, la nuova norma rischia di sgravare le banche ulteriormente intervenendo sul loro rischio di impresa: “La banca finanziatrice ha diritto di regresso nei confronti dell’intermediario del credito (Agente in attività finanziaria) per la quota dell’importo rimborsato al consumatore relativa al compenso per l’attività di intermediazione del credito” (!!!). Vale a dire che le banche che restituissero tutti i costi al consumatore, possono andare a recuperare dai singoli Agenti sul territorio la quota dei compensi che rappresentano la loro retribuzione.

Questa norma da “Robin Hood alla rovescia” provocherà il trasferimento del rischio di impresa trasferito sugli agenti e mediatori, mettendo a rischio 30.000 posti di lavoro.

Impostazioni privacy