Rimborso chilometrico Aci 2014, ecco le nuove tabelle

rimborso chilometrico aci 2014

Il rimborso chilometrico Aci 2014 fa riferimento a delle specifiche disposizioni, che sono contenute sul supplemento ordinario numero 86 alla Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 2013 numero 300. Proprio qui rintracciamo il comunicato dell’Agenzia delle Entrate, che contiene tutte le tabelle nazionali, che si riferiscono ai costi chilometrici per l’uso di autovetture e motocicli. Il punto di riferimento è quello che l’Aci ha stabilito per il periodo d’imposta 2014.

Le tabelle a cui fare riferimento per il rimborso chilometrico Aci 2013 si riferiscono determinate categorie di autovetture e motocicli. Ecco qui di seguito tutte le tabelle scaricabili:

Calcolare i costi chilometrici è necessario per quantificare l’importo dei rimborsi spettante ai dipendenti o professionisti che utilizzano il proprio veicolo svolgendo attività a favore del datore di lavoro.
Con il calcolo dei costi chilometrici è possibile visualizzare i valori relativi ad ogni singolo veicolo, prendendo in considerazione i seguenti parametri:

  • categoria di veicoli (autovettura, motociclo, ciclomotore, fuoristrada e autofurgone)
  • elenco marche (Alfa Romeo, Bmw, ecc..)
  • alimentazione (benzina, gasolio, ecc..)
  • autovetture in produzione e fuori produzione

Clicca qui per accedere al calcolo dei costi chilometrici

Il calcolo dei costi chilometrici è dunque necessario per la determinazione del fringe-benefit, cioè della retribuzione in natura che deriva dalla concessione in uso ai dipendenti dei veicoli aziendali che vengono destinati ad uso promiscuo per esigenze di lavoro e per esigenze private.

Le tabelle Aci del benefit auto sono predisposte sulla base di una percorrenza annua di 15mila chilometri che è quella prevista dal Fisco per il calcolo del reddito da indicare in busta paga. Il fringe benefit annuale, riportato nell’ultima colonna delle tabelle, è ottenuto moltiplicando il costo al chilometro dell’autovettura interessata per 15mila e calcolando quindi il 30% del risultato, quota che la legge attribuisce all’uso privato da parte del dipendente.

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